DECRETO 30 gennaio 2002
Determinazione transitoria dei contributi relativi all'esercizio delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali in materia di telecomunicazioni ad uso privato. (GU n. 32 del 7-2-2002)

                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n.
1214;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156;
  Visti  i  decreti  ministeriali  18 dicembre  1981, 24 giugno 1982,
9 febbraio  1989,  4 agosto 1989 e 1 agosto 1991 riguardanti i canoni
dovuti per le concessioni radioelettriche ad uso privato, pubblicati,
rispettivamente,  nelle  Gazzette  Ufficiali  n.  356 del 30 dicembre
1981,  n.  205  del 28 luglio 1982, n. 144 del 22 giugno 1989, n. 193
del 19 agosto 1989 e n. 270 del 18 novembre 1991;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1  giugno 1992 relativo ai canoni
riguardanti  le  concessioni  di  linee  telefoniche  ad uso privato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 settembre 1992;
  Visto   il   decreto   ministeriale  18 dicembre  1996  concernente
l'adeguamento   dei   canoni   e   delle  quote  supplementari  delle
concessioni in ponte radio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34
dell'11 febbraio 1997;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare l'art.
20, commi 5, 6 e 7;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.
447,  recante  disposizioni  in  materia  di licenze individuali e di
autorizzazioni    generali    nel    settore   delle   attivita'   di
telecomunicazioni ad uso privato;
  Considerato  che  la  pubblicazione  del  predetto  regolamento  n.
447/2001  e' avvenuta allo scadere dell'anno 2001, non consentendo la
tempestiva definizione del provvedimento concernente i contributi;
  Considerata  altresi'  la  complessita'  della fissazione dei nuovi
importi  da  definire  utilizzando  criteri completamente distinti da
quelli   che   presiedevano   alla   individuazione   dei  canoni  di
concessione;
  Considerato  che  i  titolari  delle  licenze  individuali  e delle
autorizzazioni   generali,   derivanti   dalla  trasformazione  delle
concessioni  per  effetto  dell'art.  15  del  citato  regolamento n.
447/2001,  non  sono  in  condizioni  di  effettuare i versamenti dei
contributi anteriormente alla adozione del relativo regolamento;
  Considerato  che  l'esercizio delle attivita' relative alle licenze
individuali   ed   alle   autorizzazioni  generali,  derivanti  dalla
trasformazione   delle  concessioni  per  effetto  dell'art.  15  del
ripetuto   regolamento  n.  447/2001,  prosegue  senza  soluzione  di
continuita' e che si rende necessario assicurare, in via provvisoria,
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato le somme inerenti l'utilizzo
delle risorse scarse;
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare  l'art.  4 (indirizzo politico-amministrativo, funzioni e
responsabilita)  in  materia  di determinazione di tariffe, canoni ed
analoghi oneri a carico di terzi;
  Riconosciuta   l'opportunita'  di  dettare  disposizioni  circa  il
versamento,  in acconto, da parte degli anzidetti titolari di licenze
individuali  e  di  autorizzazioni  generali  entro  il  termine  del
28 febbraio 2002, da conguagliare secondo le misure dei contributi in
via di definizione;
  Considerato  che  e'  necessario  consentire  agli  interessati, al
momento  della conoscenza degli importi dei contributi, di rinunciare
alla licenza individuale o alla autorizzazione generale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1. I   titolari   di   licenze   individuali   per  i  collegamenti
radioelettrici  ad  uso privato, derivanti dalla trasformazione delle
concessioni per effetto dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica  5 ottobre  2001, n. 447, sono tenuti entro il termine del
28 febbraio  2002 al versamento di una somma, in acconto, pari al 50%
del canone di concessione dovuto al 31 dicembre 2001.
  2. I  titolari  delle autorizzazioni generali per linee telefoniche
ad  uso privato, derivanti dalla trasformazione delle concessioni per
effetto  dell'art.  15  del  decreto  del Presidente della Repubblica
5 ottobre  2001,  n.  447,  sono  tenuti entro il 28 febbraio 2002 al
versamento  di  una  somma,  in  acconto,  pari  al 10% del canone di
concessione dovuto al 31 dicembre 2001.
  3. I  conguagli  di cui ai commi 1 e 2 sono versati su richiesta ed
entro  i  termini  fissati  dal  Ministero, dopo la definizione della
misura dei contributi dovuti.
  4. I  richiedenti  le licenze individuali temporanee sono tenuti al
pagamento  di  una  somma  pari  al  60% del canone di concessione in
vigore al 31 dicembre 2001.
  5. Gli  eventuali  versamenti  effettuati  per  l'anno  2002, prima
dell'efficacia   del  regolamento  sui  contributi,  sono  portati  a
detrazione della somma dovuta in base a detto regolamento.



                              Decreta:
                               Art. 1.

  1. I   titolari   di   licenze   individuali   per  i  collegamenti
radioelettrici  ad  uso privato, derivanti dalla trasformazione delle
concessioni per effetto dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica  5 ottobre  2001, n. 447, sono tenuti entro il termine del
28 febbraio  2002 al versamento di una somma, in acconto, pari al 50%
del canone di concessione dovuto al 31 dicembre 2001. 
2. I  titolari  delle autorizzazioni generali per linee telefoniche ad
uso privato, derivanti dalla trasformazione delle concessioni per
effetto  dell'art.  15  del  decreto  del Presidente della Repubblica
5 ottobre  2001,  n.  447,  sono  tenuti entro il 28 febbraio 2002 al
versamento  di  una  somma,  in  acconto,  pari  al 10% del canone di
concessione dovuto al 31 dicembre 2001.
  3. I  conguagli  di cui ai commi 1 e 2 sono versati su richiesta ed
entro  i  termini  fissati  dal  Ministero, dopo la definizione della
misura dei contributi dovuti.
  4. I  richiedenti  le licenze individuali temporanee sono tenuti al
pagamento  di  una  somma  pari  al  60% del canone di concessione in
vigore al 31 dicembre 2001.
  5. Gli  eventuali  versamenti  effettuati  per  l'anno  2002, prima
dell'efficacia   del  regolamento  sui  contributi,  sono  portati  a
detrazione della somma dovuta in base a detto regolamento.


                            Art. 2.

  1. I  titolari  delle  licenze  individuali  e delle autorizzazioni
generali, conseguite dal 1 gennaio 2002 secondo la disciplina dettata
dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001, sono tenuti
a  versare  i  contributi dopo l'adozione del relativo regolamento ed
entro i termini fissati dal Ministero, salva la facolta' di rinuncia.




                               Art. 3.

  1. I radioamatori e gli esercenti apparati radioelettrici di debole
potenza  di  cui  all'art.  334  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  156/1973,  gia'  operanti  al  31 dicembre 2001, sono
tenuti  al pagamento, entro il 28 febbraio 2002, di un acconto pari a
quanto  dovuto  alla  data del 31 dicembre 2001, salva la facolta' di
rinuncia dopo l'adozione del regolamento inerente i contributi.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 30 gennaio 2002
                                                Il Ministro: Gasparri

Registrato alla Corte dei conti il 1 febbraio 2002
Ufficio controllo comunicazioni, registro n. 1, foglio n. 149




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