Club 22 - Associazione Cityzen's Band

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Abbiamo appreso dell'esistenza della seguente circolare:

Ministero delle Comunicazioni
Ispettoraro territoriale Emila/Romagna
Via Nazario Sauro, 20 - 40121 Bologna

Oggetto:Art 334 del D.P.R. 156/73

Il Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale per le Concessioni e le Autorizzazioni ha fornito, con circolare nr 27645 del 07-08-98, i seguenti chiarimenti relativi alla corretta applicazione dell'art. 403 del Codice P.T.:
- gli utilizzatori degli apparati radioelettrici contemplati dall'art. 334 del D.P.R. 29-03-73 nr. 156, che presentino denuncia di inizio di attivita' radioelettrica, sono esentati dall'obbligo di denuncia di detenzione alle Autorita' di Pubblica Sicurezza.
Quanto sopra a seguito della sentenza nr. 1030/1998 della Corte Costituzionale, che ha mutato la qualificazione giuridica del provvedimento, necessario per l'esercizio di tali apparati, da concessione ad autorizzazione.
Ne consegue che l'obbligo di tale denuncia permane solo nei confronti di chi possiede un apparato, ma non intende utilizzarlo.

IL DIRETTORE
ING. M. CEVENINI
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Ci sono pervenute numerose E-Mail pertanto trascriviamo in modo integrale anche la seguente circolare:

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Ministero delle Comunicazioni
Direzione Generale
Per le Concessioni e le Autorizzazioni
Roma li 07-08-98
Prot 0027645
Ispettorati delle Comunicazioni
tutti
Loro sedi

Oggetto: installazione ed esercizio a bordo di autoveicoli delle apparecchiature Infodrive System della Net Company

Si fa riferimento ai precedenti concernenti l'oggetto e sull'argomento si ritiene di formulare le seguenti precisazioni.
L'art. 403 del dPR 29 marzo 1973, n. 156, stabilisce che i titolari di concessioni rilasciate ai sensi del medesimo decreto presidenziale non sono tenuti a denunciare all'autorita' locale di pubblica sicurezza ed alle articolazioni del ministero la detenzione degli apparecchi radiotrasmittenti oggetto della concessione stessa.
La norma, per quanto riguarda gli apparati contemplati dall'art. 334 del reputato decreto, dopo la pronuncia della sentenza n. 1030/1998 della Corte costituzionale, che ha mutato la qualificazione giuridica del provvedimento necessario per l'esercizio di tali apparati da concessione in autorizzazione, va letta nel senso che non sono tenuti alla denuncia di detenzione anche i titolari di quel tipo di autorizzazione.
Pertanto, l'intervenuta denuncia di inizio di esercizio dell'apparato oggetto della presente effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art.2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537, cui consegue una autorizzazione per la legge, esime i detentori dell'apparato stesso dall'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 403 di cui sopra e' detto.
Con l'occasione, si ritiene di confermare che la denuncia di inizio di attivita' non e' soggetta ad autentica di firma anche quando la denuncia stessa non e' resa di fronte al soggetto destinato a ricerverla.
Cio' in relazione alle recenti disposizioni sullo snellimento della attivita' amministrativa (legge 15 maggio 1997, n.127 ) e soprattutto alla circostanza che la denuncia non e' fonte di amministrazione attiva.
Si ravvisa l'opportunita' che l'orientamento espresso con la presente venga comunicato ai coesistenti organi della specialita' di polizia interessata alla tutela delle telecomunicazioni.

Il Direttore generale
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