Abbiamo appreso dell'esistenza della seguente circolare:
Ministero delle Comunicazioni
Ispettoraro territoriale Emila/Romagna
Via Nazario Sauro, 20 - 40121 Bologna
Il Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale per le Concessioni
e le Autorizzazioni ha fornito, con circolare nr 27645 del 07-08-98, i
seguenti chiarimenti relativi alla corretta applicazione dell'art. 403
del Codice P.T.:
- gli utilizzatori degli apparati radioelettrici contemplati dall'art.
334 del D.P.R. 29-03-73 nr. 156, che presentino denuncia di inizio di attivita'
radioelettrica, sono esentati dall'obbligo di denuncia di detenzione alle
Autorita' di Pubblica Sicurezza.
Quanto sopra a seguito della sentenza nr. 1030/1998 della Corte
Costituzionale, che ha mutato la qualificazione giuridica del provvedimento,
necessario per l'esercizio di tali apparati, da concessione ad autorizzazione.
Ne consegue che l'obbligo di tale denuncia permane solo nei confronti
di chi possiede un apparato, ma non intende utilizzarlo.
IL DIRETTORE
ING. M. CEVENINI
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Ci sono pervenute numerose E-Mail pertanto trascriviamo in modo integrale anche la seguente circolare:
Oggetto: installazione ed esercizio a bordo di autoveicoli delle apparecchiature Infodrive System della Net Company
Si fa riferimento ai precedenti concernenti l'oggetto e sull'argomento
si ritiene di formulare le seguenti precisazioni.
L'art. 403 del dPR 29 marzo 1973, n. 156, stabilisce che i titolari
di concessioni rilasciate ai sensi del medesimo decreto presidenziale non
sono tenuti a denunciare all'autorita' locale di pubblica sicurezza ed
alle articolazioni del ministero la detenzione degli apparecchi radiotrasmittenti
oggetto della concessione stessa.
La norma, per quanto riguarda gli apparati contemplati dall'art.
334 del reputato decreto, dopo la pronuncia della sentenza n. 1030/1998
della Corte costituzionale, che ha mutato la qualificazione giuridica del
provvedimento necessario per l'esercizio di tali apparati da concessione
in autorizzazione, va letta nel senso che non sono tenuti alla denuncia
di detenzione anche i titolari di quel tipo di autorizzazione.
Pertanto, l'intervenuta denuncia di inizio di esercizio dell'apparato
oggetto della presente effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art.2, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n.537, cui consegue una autorizzazione per la legge, esime
i detentori dell'apparato stesso dall'obbligo di denuncia ai sensi dell'art.
403 di cui sopra e' detto.
Con l'occasione, si ritiene di confermare che la denuncia di inizio
di attivita' non e' soggetta ad autentica di firma anche quando la denuncia
stessa non e' resa di fronte al soggetto destinato a ricerverla.
Cio' in relazione alle recenti disposizioni sullo snellimento della
attivita' amministrativa (legge 15 maggio 1997, n.127 ) e soprattutto alla
circostanza che la denuncia non e' fonte di amministrazione attiva.
Si ravvisa l'opportunita' che l'orientamento espresso con la presente
venga comunicato ai coesistenti organi della specialita' di polizia interessata
alla tutela delle telecomunicazioni.
Il Direttore generale
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