In data 1 marzo 1993, in Bologna, viene costituita l'Associazione Culturale
"Archivio Storico della Nuova Sinistra "Marco Pezzi"" con i seguenti scopi:
-creare un polo di produzione teorico culturale libero ed autonomo,
formato da quanti non si riconoscono nel generale processo di restaurazione
culturale in atto nel nostro paese;
-contrastare tale clima restaurativo oggi presente ovunque nella società
e soprattutto nei luoghi principali della produzione culturale: l'Università,
la scuola, il mondo dell'arte e dello spettacolo, i mass media e il mondo
dell'informazione;
-contrastare la mancanza di criticità, lo spegnimento della
vivacità culturale e della volontà di ricerca;
-contribuire al dibattito politico-culturale, rifacendosi ai valori
ed alle idee espresse dalla Nuova Sinistra soprattutto nel periodo a partire
dal 1968 e durante tutti gli anni '70,;
-conservare gli atti concreti della memoria storica della Nuova Sinistra,
contribuendo all'archiviazione ed alla catalogazione dei materiali, cartacei
e non, da essa prodotti.
Viene deliberato il seguente statuto:
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"ARCHIVIO STORICO DELLA NUOVA SINISTRA "MARCO PEZZI""
Art. 1) DENOMINAZIONE
L'Associazione decide di assumere la seguente denominazione: "Associazione Culturale Archivio Storico della Nuova Sinistra "Marco Pezzi"".
Art. 2) SEDE
L'Associazione ha sede in Bologna.
Art. 3) SCOPI
Creare un polo di produzione culturale libero ed autonomo, formato da quanti non si riconoscono nel generale processo di restaurazione culturale in atto nel nostro paese, contrastando tale clima restaurativo soprattutto nei luoghi della produzione culturale: l'Università, la Scuola, il mondo dell'arte e dello spettacolo, il mondo dell'informazione. Scopo dell'Associazione è contrastare la mancanza di criticità, lo spegnimento della vivacità culturale e della volontà di ricerca. Conservare i documenti e la memoria storica della Nuova Sinistra e portarne nel dibattito culturale e politico le elaborazioni, le idee ed i valori. L'Associazione non ha fini di lucro.
Art. 4) FONDO COMUNE
Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote dei contributi associativi dei singoli membri, nonché dai beni acquistati con questi contributi. Inoltre da qualunque liberalità o contributo di qualunque specie che pervenisse all'Associazione da parte di enti pubblici o da parte di privati, al fine di raggiungere lo scopo dell'Associazione e nel rispetto dell'oggetto sociale della stessa. Si fa comunque salva l'applicazione dell'art. 37 c.c.
Art. 5) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
I membri fondatori e coloro che vorranno in futuro aderire all'Associazione
potranno godere gratuitamente di tutte le iniziative che l'Associazione
prenderà in rapporto allo scopo e nel rispetto dell'oggetto sociale.
Avranno altresì facoltà di partecipare alle assemblee dell'Associazione
e lì esprimere liberamente il proprio parere e il proprio voto su
ciascuna deliberazione che sarà messa all'ordine del giorno.
Gli associati potranno inoltre godere di ogni altro diritto che gli
viene riconosciuto dalle leggi vigenti sull'ordinamento delle associazioni
giuridiche e delle associazioni non riconosciute, nonch‚ i diritti riconosciuti
col presente statuto.
Art. 6) CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Pu• aderire all'Associazione qualsiasi cittadino italiano o straniero.
La domanda di ammissione deve venire fatta al Presidente dell'Associazione
che ne riferisce al Consiglio Direttivo e quest'ultimo decide. Nei casi
in cui non vi sia accoglimento della domanda di ammissione all'Associazione
il Consiglio di Amministrazione ne dovrà riferire all'Assemblea
annuale degli iscritti.
Art 7) RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE
A tal fine si applicano gli artt. 24 e 36 c.c. L'associato dissenziente con le deliberazioni prese dall'Assemblea dell'Associazione ha diritto al recesso.
Art. 8) ORGANI SOCIALI
Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea degli iscritti,
dura in carica un anno ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno, è composto di
tre membri scelti tra gli iscritti all'Associazione ed è eletto
dall'Assemblea. A tutela dei diritti degli associati viene costituito un
Consiglio dei Probiviri.
Art. 9) RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI SOCIALI
Il Presidente e il Consiglio Direttivo agiscono in nome e per conto dell'Associazione.
Art. 10) RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
Il Presidente ha la rappresentanza processuale dell'Associazione con il più ampio mandato.
Art. 11) ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non specificamente previsto in questo statuto ci si rifa'
alle norme contenute nel Codice Civile sulle Associazioni.