Ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento

La messa in esercizio e la modifica di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definzione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s,  è soggetta a comunicazione presentata, ai sensi dell’ art. 12 del DPR 162/99, dal PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE, O DALL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ,  anche per mezzo di procuratore speciale, entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’art. 6 comma 5 del DPR n.162/99 o all'art 3, comma 3, let. e) del D.lgs.n.17/2010.

La comunicazione non può essere quindi essere presentata dalla ditta di costruzione o installazione dell'impianto nè da altro soggetto diverso da quelli sopra descritti.

L’U.I. Procedimenti Ambientali assegna il numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

L'attivazione dell'ascensore / montacarichi può essere effettuata dopo la presentazione della comunicazione di messa in esercizio: sull'ascensore / montacarichi deve essere indicato il numero di matricola, il cui tempo massimo di rilascio da parte del SUAP è di 30 giorni ( non è previsto il silenzio assenso).


Alla comunicazione di modifiche costruttive, non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, previste dell’art.2, Co.1, let. m) del D.P.R. 162/99 e precisamente:
1. cambiamento della velocità
2. cambiamento della portata
3. cambiamento della corsa
4. cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico
5. sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali
deve essere allegata, oltre alla documentazione relativa alla verifica straordinaria, una copia della dichiarazione CE di conformità di cui all’art.6, Co.5 del D.P.R. 162/99 o all'art 3, comma 3, let. e) del D.lgs.n.17/2010 relativa alle parti modificate o sostituite, come previsto dall’art.12, Co.4 del D.P.R. 162/99.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2009 il D.M. 23/07/2009 che prevede, al fine di migliorare il livello di sicurezza, l’obbligo di adeguamento degli ascensori installati e messi in esercizio in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. 162/99.

Modalità di presentazione
La presentazione della comunicazione avviene esclusivamente tramite Accesso Unitario.

Per info modalità invio pratiche.

Solo la comunicazione di modifiche e/o variazioni avviene tramite pec all'indirizzo suap@pec.comune.bologna.it utilizzando il seguente modulo:



Riferimenti normativi: D.p.r. 30/04/1999, n.162; D.M. 23/07/2009; D.Lgs. 27/01/2010; D.p.r. 5/10/2010 n. 214; D.p.r. 10/01/2017, n. 23.


Riferimenti organizzativi
Dirigente Unità Intermedia Attività Produttive e Commercio: Pierina Martinelli
Responsabile Unità Operativa Procedimenti Ambientali: Francesco Dei