7-Sospensione temporanea di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere comunicata al Comune competente se di durata superiore a trenta giorni.

Un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande attivo può decidere di sospendere l'attività per un periodo non superiore a dodici mesi.

Anche in caso di subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione, l'attività può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi.

In caso di mancata riattivazione nei termini suddetti, l'autorizzazione amministrativa è soggetta a decadenza.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La pratica deve essere presentata tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.

Per informazioni: Modalità invio pratiche

 

 

Riferimenti organizzativi
Riferimenti organizzativi
Dirigente U.I.  Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile U.O. Sportello Unico Artigiani, pubblici esercizi, attività ricettive: Dott.ssa Tiziana Spedicato
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa  Pierina Martinelli

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