Per le attività di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2001 ( cd. attività "soggette"), prima dell'inizio attività è necessario presentare Segnalazione di Inizio Attività ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011.
Per informazioni tecniche e per la modulistica consultare il sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Per le sole attività di categoria c) : Il cd. "CPI" non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma solo il risultato del controllo effettuato dal Comando. Non ha validità temporale e assume la valenza di " attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti anticendio".
Il rinnovo periodico di conformità antincendio è effettuato dall'interessato ogni 5 anni mediante dichiarazione da presentare direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Modalità di presentazione
La presentazione della comunicazione avviene tramite Accesso Unitario.
Per info modalità invio pratiche.
Riferimenti normativi
Riferimenti organizzativi:
Dirigente Unità Intermedia Attività Produttive e Commercio - Dott.ssa Pierina Martinelli