02 - Distributori automatici settore alimentare

Per la vendita tramite distributori automatici (ad esclusione dei distributori per la vendita di latte cdrudo, trattati in apposita sezione) è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98, descritti nella scheda requisiti per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, contenuta nella sezione commercio in sede fissa.

Tutti gli apparecchi distributori automatici devono recare la ragione sociale dell'impresa utilizzatrice inamovibile e leggibile.

L'impresa che gestisce i distributori deve comunicare al Comune ove gli stessi vengono installati (prima installazione) le seguenti operazioni:
- avvio dell'attività (l'attività può iniziare immediatamente);
- cessazione dell'attività;
- subingresso nell'attività (l'attività può iniziare immediatamente).

 

NOTIFICA SANITARIA

Le società che effettuano il commercio del settore alimentare per mezzo di distributori automatici dovranno presentare la notifica sanitaria al SUAP del Comune dove l'impresa stessa ha sede legale quando questa si trovi nel territorio regionale, specificando l’elenco delle postazioni (completo di indirizzo) dove i distributori sono collocati. Il SUAP trasmetterà la documentazione ricevuta al DSP competente per la sede legale o stabilimento. Nei casi in cui dalla documentazione trasmessa risultino installazioni dei distributori automatici in AUSL dell’Emilia-Romagna diverse da quella in cui l'impresa ha la propria sede legale o stabilimento, è a carico del DSP la trasmissione via mail degli elenchi agli altri DSP competenti per l’attività di vigilanza.

Trattandosi di attività soggetta a frequenti variazioni per tipologie e sedi di installazione, l’impresa dovrà effettuare ogni 12 mesi, una comunicazione (che diversamente dalla notifica originaria non è assoggettata a bollo e pagamento della tariffa) per l’aggiornamento della collocazione dei distributori, completa del prospetto cumulativo di tutte le localizzazioni alla data della comunicazione stessa. Il SUAP inoltrerà la documentazione ricevuta al DSP competente, che provvederà all’inoltro agli altri DSP eventualmente interessati.

Nel caso di insediamenti di imprese con sede legale in Regioni diverse dall’EmiliaRomagna, non sussistendo modalità concordate per la trasmissione della documentazione collegata alla notifica, anche in considerazione dei diversi regimi procedurali a adottati sul territorio nazionale, è compito della ditta installatrice attenersi alle modalità previste dalle diverse Regioni.

Il deposito eventualmente utilizzato per i generi alimentari dall'impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici è soggetto a notifica al momento dell’insediamento dell’attività, in caso di cambio di sede, di ragione sociale o a seguito di modifiche strutturali.

Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche

Riferimenti organizzativi:
Dirigente U.I.  Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa  Pierina Martinelli

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