02 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

Per iniziare un'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è necessario presentare Scia - Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività. L'attività può essere iniziata con decorrenza immediata, dalla data di presentazione della Scia.

Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, quindi non occorre presentare alcun modulo.

E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.
E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attivita sia in possesso dei requisiti per l'attività di commercio al dettaglio disciplinati dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 114/98. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve presentare la dichiarazione di inizio attività di agenzia d'affari.
Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Precisazioni comuni a tutte le forme speciali di vendita:

Per la vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare, in ognuna delle tipologie di esercizi commerciali elencate di seguito, è necessario presentare il modulo  per la notifica ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento CE 852/2004)In caso di successive modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive per attività già registrate è necessario inviarne comunicazione.


Le forme speciali di vendita al dettaglio sono disciplinate dal Titolo VI (articoli 16-21) del Decreto Legislativo 114/98.

La disciplina del commercio tramite distributori automatici è trattata in una scheda a parte.

Le restanti forme speciali di vendita sono approfondite nei successivi punti di questa sezione e si precisa che i titolari devono sempre essere in possesso dei requisiti per l'attività di commercio al dettaglio.

Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche

 

Riferimenti organizzativi:
Dirigente U.I.  Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa  Pierina Martinelli

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