10 - Scambio consensuale, ampliamento e spostamenti di posteggio per miglioria

Scambio consensuale dei posteggi

Lo scambio consensuale dei posteggi è ammesso nell’ambito dello stesso mercato, su richiesta congiunta degli operatori interessati, nel rispetto del settore merceologico.

Lo scambio non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione e può avere luogo solo successivamente alla revoca del titolo concessorio originario ed al rilascio del nuovo titolo.

Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell’anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.

 

Ampliamento del posteggio

L’ampliamento di posteggio è ammesso, previa positiva verifica di fattibilità tecnica e purché l’operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell’area del mercato, nei seguenti casi:

  • su richiesta dell’operatore interessato a seguito dell’acquisizione di posteggio contiguo (o nel caso in cui il posteggio risulti già di proprietà), qualora contestualmente alla domanda di ampliamento renda al Comune l’autorizzazione e la concessione di un posteggio;
  • su richiesta degli interessati a seguito di costituzione, da parte di due o più operatori, di un nuovo soggetto giuridico di tipo societario nel quale vengano conferiti i rispettivi rami d’azienda, ed al quale sono rilasciate una nuova autorizzazione e concessione previa cessazione di quelle precedentemente conferite.

L’ampliamento di posteggio è ammesso purché la dimensione del posteggio così ottenuto non superi il limite di 80 mq e non è ammissibile nell’ipotesi di posteggi a merceologia esclusiva diversa.

L’ampliamento del posteggio può essere inoltre concesso su richiesta dell’operatore purché non sia superiore al 15% della superficie del posteggio oggetto di concessione e purché l’operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell’area del mercato.


Spostamenti di posteggio per miglioria

Le domande di spostamento di posteggio per miglioria possono essere presentate dal 15 novembre al 15 dicembre e dal 15 maggio al 15 giugno di ogni anno. Le domande pervenute in periodi diversi rispetto a quelli indicati sono respinte.

Gli spostamenti di posteggio per miglioria comportano il mantenimento dell’anzianità della concessione riferita al posteggio precedente e sono sempre salvaguardate le disposizioni correlate all’individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

Nel caso pervengano più domande per il medesimo posteggio, verrà stilata un'apposita graduatoria ai sensi del comma 3 art. 17 del "Regolamento dei mercati e delle ferie".

 

Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche

Riferimenti organizzativi:
Dirigente U.I.  Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa  Pierina Martinelli