03 - Autorizzazione attività in forma itinerante - tipo B

Autorizzazione amministrativa di Tipo B: autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, rilasciata dal Comune in cui l'operatore ha la residenza (in caso di impresa individuale) o sede legale (in caso di società). Le autorizzazioni rilasciate hanno validità su tutto il territorio nazionale e nei Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Che cosa si intende per attività di vendita in forma itinerante:

È l’attività di vendita che viene svolta:
- in qualunque area pubblica, purchè NON espressamente vietata dal Comune;
- presso il domicilio del consumatore;
- nei locali dove il consumatore si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago.

Modalità di svolgimento dell'attività

L’attività di vendita itinerante, fatte salve le aree interdette, può essere effettuata sostando esclusivamente per il tempo strettamente necessario a servire l’acquirente e può essere effettuata purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi o espositori che non costituiscano parte integrante del veicolo.

Tutti coloro che vendono prodotti alimentari devono presentare notifica sanitaria. Maggiori informazioni a questo link

Vendita bevande alcoliche:

I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche, sono sottoposti al divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma 1, del Regolamento per l’esecuzione dei testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n.635 e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Specificazione dei limiti e delle modalità relativi alla vendita di bevande:

La quantità contenuta nei singoli recipienti, chiusi secondo le consuetudini commerciali, non deve essere inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche (alcool superiore al 21% del volume) ed a litri 0,33 per le altre (vino, birra, altre bevande con alcool inferiore ai 21% del volume). L'art. 1 della legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati" prevede che per "bevande alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcool.

Somministrazione alimenti e bevande

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei necessari requisiti professionali. L’abilitazione alla somministrazione deve essere dichiarata in fase di invio della comunicazione al SUAP (tramite la modulistica di Accesso Unitario) e viene indicata, con apposita annotazione, sul titolo autorizzatorio al momento del rilascio.

Aree in cui NON si può svolgere l’attività di vendita in forma itinerante

L'art. 40, comma 1 del Regolamento dei mercati e delle fiere approvato con deliberazione PG n. 81156/2011 vieta l’attività di vendita in forma itinerante nelle seguenti aree pubbliche (le aree interdette al commercio itinerante sono inoltre evidenziate negli elaborati cartografici pubblicati in questa pagina):

a) per motivi di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale in tutte le strade, le piazze ed i portici all'interno dei viali di circonvallazione, tutta la sede stradale dei viali di circonvallazione nonché le zone ad esse collegate (aree verdi incluse) e nei primi 25 metri di tutte le strade che adducono ai viali di circonvallazione, nonché quelle che partono e arrivano da e per Piazza di Porta Castiglione, Piazza di Porta Maggiore, Piazza di Porta Mascarella, Piazza di Porta S. Donato, Piazza di Porta S. Felice, Piazza di Porta S.Isaia, Piazza di Porta S.Mamolo, Piazza di Porta S. Stefano, Piazza di Porta S.Vitale, Piazza di Porta Saragozza, Piazza VII Novembre, Piazza delle Medaglie d’Oro;

b) per motivi di intralcio al traffico veicolare: in tutti gli stalli destinati alla sosta, nelle strade di scorrimento e relativi marciapiedi, banchine e portici, nelle aree verdi limitrofe e nei primi 25 metri di strade e piazze che partono ed arrivano dalle aree di mercati e fiere .
È altresì interdetto nelle vie: Massarenti, Mattei, Mazzini, Emilia Levante, G. Dozza, degli Ortolani, Roma, Murri, Toscana, Castiglione, San Mamolo, Saragozza, Porrettana, A. Costa, Sabotino, Tolmino, Montefiorino, Gandhi, Togliatti, Saffi, Emilia Ponente, M. E. Lepido, Zanardi, Matteotti, di Corticella, Bentini, Ferrarese, P. Unità, Stalingrado, San Donato, Europa, della Fiera, Aldo Moro, della Repubblica,via degli Orti, Dagnini, L. Bassi Veratti, Donato Creti, dei Lamponi, Siepelunga, nei relativi marciapiedi banchine e portici, nelle aree verdi limitrofe e nei primi 25 metri delle strade e piazze che vi intersecano;

c) per motivi di intralcio al traffico veicolare, durante le manifestazioni:
- fieristiche e non nel Fiera District;
- presso lo Stadio Comunale Dall’Ara, nelle vie dello Sport, De’ Coubertin, Piazza della Pace, Menabue, della Barca, della Certosa, nell’ultimo tratto di via delle Tofane (ang. via della Certosa) ed in via Bandiera, ultimo tratto di via Busacchi e ultimo tratto di via XXI Aprile, Largo Vittime dei lager nazisti, Giardino Vigili del Fuoco, Giardino Perseguitati Antifascisti;
- presso il Paladozza, nelle vie Calori, Nannetti, Graziano, Ercolani e Piazza Azzarita;
- presso il Parco Nord;

d) Per motivi di tutela ambientale, nei parchi e giardini di interesse storico e testimoniale ai sensi dell’art. 41 del RUE, nonché nei seguenti parchi, ai sensi dell’art. 43 del RUE: Villa Ghigi, Jola, Cà Bandiera, Paleotto, Calanchi di Sabbiuno.

Il divieto ad esercitare nelle aree precedentemente indicate, e più in generale le prescrizioni previste all'art. 39 del Regolamento mercati e fiere per il commercio itinerante, sono estese anche all'attività svolta dai Produttori agricoli di cui al D. Lgs 228/01.
La deliberazione PG n. 81161/2011 ha stabilito inoltre che le violazioni alle disposizioni previste dall'art.39, comma 5 del Regolamento dei mercati e delle fiere aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante da parte dei produttori agricoli, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00, con il pagamento in misura ridotta determinato in euro 300,00.

Il Comune di Bologna ha vietato, infine, per motivi di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, l’esercizio del commercio, fatti salvi i posteggi già individuati nel Piano delle Aree nelle seguenti aree pubbliche:
- Piazza XX Settembre, Via Irnerio, Via Indipendenza, Piazza Minghetti, Via Rizzoli, Via Orefici, Via Ugo Bassi, Via Marconi (fino all’incrocio con Piazza dei Martiri, quest’ultima esclusa), via Caduti di Amola.

(Estratto dal Piano delle Aree approvato con Delibera di Consiglio O.d.g. 103 del 26.04.2004 e Regolamento Dei Mercati e delle Fiere approvato con Delibera del Commissario Straordinario PG n.81156/2011).

Chi può svolgere l’attività di vendita in forma itinerante

L’attività di vendita in forma itinerante nella Regione Emilia Romagna può essere svolta dagli operatori che siano in possesso:

- di autorizzazione di TIPO "A" rilasciata nella sola Regione Emilia Romagna (per TIPO "A" si intendono le autorizzazioni che danno la possibilità di vendere su area pubblica con posteggio)

- di autorizzazione di TIPO "B" rilasciata in qualunque Regione Italiana per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (per TIPO "B" si intendono le autorizzazioni che danno la possibilità di vendere in forma itinerante)

- di autorizzazione rilasciata da una Paese appartenente alla Comunità Europea corrispondente a quella per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

In caso di subingresso per compravendita o affittanza, non c'è interruzione dell'attività.

In caso di trasferimento della residenza (imprese individuali) o della sede legale (società) nel Comune di Bologna è possibile fare richiesta di presa in carico del titolo autorizzativo, che comporterà il rilascio di nuova autorizzazione al termine positivo dell'istruttoria, utilizzando il modulo

da trasmettere per via telematica tramite PEC all'indirizzo suap@pec.comune.bologna.it

Requisiti per le autorizzazioni:

  • Requisiti morali, indispensabili sia per il settore alimentare che non alimentare
  • Requisiti professionali, indispensabili solo per esercitare nel settore alimentare.

Per maggiori informazioni consultare la sezione domande ricorrenti.

Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche

Riferimenti organizzativi:
Dirigente U.I.  Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa  Pierina Martinelli