06 - Vendita di merci ingombranti

La superficie di vendita degli esercizi commerciali aventi ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (autoveicoli, motoveicoli, natanti e relativi accessori; legnami; materiali per l'edilizia; mobili; veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo) é computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 2.500 mq..

Se lo spazio commerciale eccede le citate dimensioni la superficie di vendita é computata nella misura di 1/10 fino a mq. 2.500 e 1/4 per la parte eccedente.

Per il computo della superficie di vendita con i criteri di cui sopra è obbligatoria la sottoscrizione da parte dell'operatore commerciale di un atto d’impegno d’obbligo, che costituisce integrazione alla comunicazione di apertura del negozio di vicinato o alla domanda di autorizzazione della media struttura di vendita.
Con tale atto l’operatore s’impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra indicate e a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate.

Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche

Riferimenti organizzativi:
Dirigente U.I.  Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa  Pierina Martinelli

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