• Quando scade una concessione di suolo pubblico per un posteggio di commercio su area pubblica ? vedi

    La Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012 ha stabilito che le concessioni in scadenza tra il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi (05/07/2017) sono automaticamente prorogate fino al 05/07/2017.

    Chi è titolare di una concessione riceverà, circa 60 giorni prima della scadenza, una comunicazione con l’indicazione della data per il ritiro del titolo prorogato.

    La Conferenza ha anche stabilito che le concessioni scadute tra l’8/05/2010 (entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010) ed il 04/07/2012, già prorogate di 10 anni, devono essere modificate con la nuova data di scadenza del 08/05/2017.

    Le concessioni per i posteggi riservati ai produttori agricoli annessi a mercati previsti nel Piano Aree seguono le regole di cui sopra.

     

  • Quando si possono effettuare subingressi per affittanza o compravendita? vedi

     

    Prima della pubblicazione delle graduatorie definitive relative al bando posteggi 2017 i posteggi interessati potranno essere ceduti in affitto solo fino al 31.12.2018. Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive nell'atto notarile di affittanza sarà possibile citare la determinazione di approvazione delle stesse (oppure il nuovo titolo autorizzatorio/concessorio - se già rilasciato) ed il contratto potrà avere durata anche successiva al 31.12.2018.
    Le stesse regole valgono per le compravendite: se si acquista un posteggio prima della pubblicazione delle graduatorie definitive lo stesso rimarrà utilizzabile solo fino al 31.12.2018, poichè la domanda a bando (sulla base della quale non può essere vantato ALCUN diritto prima della pubblicazione delle graduatorie definitive) è stata presentata da un soggetto che ha ceduto il posteggio. Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive nell'atto notarile di compravendita sarà invece possibile citare la determinazione di approvazione delle stesse (oppure il nuovo titolo autorizzatorio/concessorio - se già rilasciato) e la compravendita darà diritto all'acquirente di svolgere l'attività nel posteggio anche dopo il 31/12/2018,
    Attenzione: lo spartiacque per procedere alle cessioni è dato dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, come meglio specificato di seguito

    AFFITTANZA: Prima della pubblicazione delle graduatorie definitive relative al bando posteggi 2017 i posteggi interessati potranno essere ceduti in affitto solo fino al 31.12.2018.
    Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive nell'atto notarile di affittanza sarà possibile citare la determinazione di approvazione delle stesse (oppure il nuovo titolo autorizzatorio/concessorio - se già rilasciato) ed il contratto potrà avere durata anche successiva al 31.12.2018.
    COMPRAVENDITA: se si acquista un posteggio prima della pubblicazione delle graduatorie definitive lo stesso rimarrà utilizzabile solo ed esclusivamente fino al 31.12.2018, poichè la domanda a bando (sulla base della quale non può essere vantato ALCUN diritto prima della pubblicazione delle graduatorie definitive) è stata presentata da un soggetto che ha ceduto il posteggio. Dopo il 31.12.2018 il posteggio risulterà privo di concessionario e potrà essere occupato solo a seguito di spunta.
    Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive nell'atto notarile di compravendita sarà invece possibile citare la determinazione di approvazione delle stesse (oppure il nuovo titolo autorizzatorio/concessorio - se già rilasciato) e la compravendita darà diritto all'acquirente di svolgere l'attività nel posteggio anche dopo il 31/12/2018.

     

  • Cosa occorre per fare lo Chef a domicilio? vedi

    Non occorre presentare la Scia per lo svolgimento della prestazione di servizio da parte di un soggetto(cuoco) che cucina presso abitazioni di altri soggetti.  La Scia e la notifica Asl (per l'attività di ristorazione a domicilio) vanno viceversa presentate laddove il soggetto prepari pasti un luogo per poi trasportarli con mezzi idonei(anche questi ultimi notificati all'ASL) presso altri luoghi per poi effettuare la somministrazione al pubblico.

    Faq aggiornata il 05/05/2015

  • Quale moduli devo presentare per subentrare in un laboratorio artigianale alimentare? vedi

    Occorre presentare il modulo della notifica Asl compilato e l'autodichiarazione per subingresso senza modifiche.

    La presentazione deve avvenire all'indirizzo di posta elettronica certificata: suap@pec.comune.bologna.it
    La modulistica è scaricabile nella sezione del sito dedicata ai laboratori artigianali alimentari.

     

  • Come posso partecipare ai mercatini natalizi? vedi

    Le fiere del periodo natalizio  - Fiera di Natale, in via Altabella, la Fiera di Santa Lucia in Strada Maggiore e la Fiera di San Luca  in Via Altabella (quest'ultima si tiene nella settimana precedente l'Ascensione) - sono  riservate a commercianti su area pubblica che sono già titolari della concessione per il relativo posteggio.

    Eventuali posteggi liberi vengono assegnati agli operatori spuntisti sulla base delle graduatorie già esistenti in base a numero di presenze negli anni precedenti ed anzianità dell'azienda.

    Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il regolamento dei mercati e delle fiere ed il piano delle aree.

     

     

    aggiornata a 02/12/2014

  • Vorrei sapere se sono in possesso dei requisiti professionali vedi

    Lo Sportello Imprese non effettua una valutazione dei requisiti professionali preliminare alla presentazione della pratica.

    Detti requisiti vengono autocertificati dal cittadino nella modulistica da presentare e per verificare la Sua posizione e valutare il valido possesso dei requisiti professionali, sia per quanto concerne il titolo di studio che l'esperienza lavorativa, occorre consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

     

    Faq aggiornata il 16/12/2014

     

  • Come faccio a fare un temporary store? vedi

    Il temporary store (o negozio a tempo) consiste nello svolgimento di un'attività commerciale in via temporanea. Occorre presentare la Scia (Com 1) per l'apertura di un esercizio di vicinato (se la superficie di vendita non supera i 250 mq. ).

    Al termine dell'attività di vendita occorre ripresentare lo stesso modulo indicando la cessazione dell'attività.

    La procedura sopra descritta è utilizzabile anche da coloro (es. curatori) che si occupano di gestire procedure fallimentari.

    La modulistica è scaricabile dalla sezione modulistica commercio in sede fissa.

     

     

    pagina aggiornata il 10/11/2015.

     

  • Vorrei aprire un Ostello, cosa devo fare? Esistono finanziamenti per farlo? vedi

    L'ostello è un'attività "particolare" perchè necessita di convenzionamento con conseguente scelta discrezionale da parte del Comune. Consigliamo di mettersi in contatto con la segreteria dell'Assessore competente, oppure in alternativa fissare un appuntamento con il responsabile del Suap.

    La regione Emilia Romagna detta una serie di norme che regolamentano gli ostelli ed anche altre attività ricettive extralberghiere, nonchè i requisiti strutturali delle stesse. A tal proposito può essere utile esaminare il sito della Regione così da poter individuare l'attività che più si adatta alle proprie necessità (anche in riferimento ai requisiti dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività).

    Attualmente non ci sono finanziamenti agevolati, concessi dall'amministrazione comunale, per l'apertura di strutture ricettive. Lo Sportello Progetto Impresa della Provincia di Bologna fornisce comunque informazioni su eventuali finanziamenti di altri enti.

     

     

     

    Faq aggiornata il 01/12/2014

  • Vorrei aprire un semplice punto ritiro della biancheria che sarà poi trasferita in lavanderia per il trattamento vedi

    Per l'apertura di un un punto ritiro non occorre presentare nulla allo sportello, tuttavia occorre rispettare la normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed in materia edilizia . Occorre inoltre aprire una posizione per la tassa rifiuti.

     

  • Vorrei esporre le mie creazioni nei mercatini del centro storico vedi

    Per la vendita dei prodotti del proprio ingegno il Comune di Bologna ha individuato tre aree dove svolgere questo tipo di vendita,  e gli spazi sono assegnati annualmente alle associazioni che ne fanno richiesta a seguito di una graduatoria stilata con i criteri di cui alla determinazione dirigenziale P.G. n. 13576 del 26/01/2011.

    Attualmente le associazioni assegnatarie sono:

    DECOMELART che svolge l'attività in Via San Giuseppe

    SAN GIUSEPPE COLOR in Piazzetta San Giuseppe

    KURBIS in Via Del Monte

    Per la partecipazione occorre rivolgersi al rappresentante dell'associazione durante le giornate dei mercati in quanto non vengono forniti i riferimenti dei rappresentanti delle associazioni.

     

    aggiornata al 02/12/2014

  • A cosa serve segnalare i dati del dante causa? vedi

    Segnalare l'anzianità di iscrizione al registro imprese dei dante causa serve per il calcolo del punteggio di cui al paragrafo 4, comma 1, punto a1) del bando, che si riporta di seguito per comodità:

    a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa (al 31 dicembre 2016), comprovata dall’iscrizione al registro delle imprese, per l’attività di riferimento, anche per periodi discontinui, riferiti al medesimo soggetto giuridico; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa. Si imputa come propria a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutta l’anzianità di attività maturata fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo.

    Punteggi:

    - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

    - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

    - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60;

    Pertanto che ove l'anzianità di iscrizione al registro imprese (anche per periodi discontinui) dell'impresa richiedente sia pari o superiore a 10 anni si conteggerà il punteggio massimo (60 punti) e non servirà segnalare alcun dante causa.

    Con riferimento ai criteri aggiuntivi di cui al punto a3) l'anzianità del dante causa non serve poichè detti criteri sono calcolati con esclusivo riferimento all'impresa richiedente

     

     

    aggiornata 27/01/2017

     

  • Quali sono le caratteristiche di un attestato di formazione professionale per svolgere l'attività di acconciatore vedi

    Gli attestati di formazione professionali o i diplomi riconosciuti hanno sempre le seguenti caratteristiche:

    1) viene riportata esattamente la qualifica attestata (acconciatore);
    2)  è presente il logo della Regione che ha riconosciuto il corso oltre alla firma del soggetto rappresentante l'ente regionale;
    3) l'attestato di valore, i contenuti e la durata del corso
    Occorre tener presente che gli attestati di frequenza non sono attestati di formazione  e quindi non sono idonei ad integrare il requisito.

     

  • Cosa devo presentare per il commercio di auto nuove e usate? vedi

    Per effettuare il commercio al dettaglio di auto occorre presentare la Scia per il commercio al dettaglio (superficie fino a 250mq) o la domanda di autorizzazione se oltre 250mq.  Per maggiori informazioni consulti la sezione del nostro sito dedicata alle tipologie di esercizi commerciali.

    E' utile consultare anche la sezione del sito dedicata alla vendita di merci ingombranti (come le auto).

    Per vendere anche le auto usate occorre inoltre presentare l'autocertificazione della tenuta del registro delle operazioni

    Trattandosi di un'attività commerciale occorre che vi siano i locali destinati alla vendita.

    Tutta la modulistica è scaricabile dal nostro sito.


    Per vendere le auto usate conto terzi occorre presentare:

    - scia x agenzia d’affari

    - Autocertificazione della tenuta del registro delle operazioni

    Tutta la modulistica è scaricabile dal nostro sito.

    In ogni caso per l'agenzia d'affari i locali non devono avere uso commerciale (occorre indicare il deposito che viene utilizzato per le auto) e le transazioni possono avvenire anche in un'abitazione (in quel caso si deve fornire l'assenso nel riquadro specificato nel modulo)

     

     

     

     

    Faq aggiornata il 16/01/2017

     

  • Devo presentare una pratica per svolgere l'attività di ritiro e consegna pacchi (Pony Express) vedi

    L'attività postale svolta da privati cittadini non rientra tra le attività per le quali occorre presentare la Dia allo Sportello Imprese.

    Per maggiori informazioni La invito a consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni che, come riportato, si occupa di rilasciare le licenze individuali e le autorizzazioni generali che consentono esclusivamente l’offerta di servizi postali di corrispondenza e pacchi.
    aggiornata il 20/01/2015

     

  • Come posso ottenere un posteggio per il commercio su area pubblica? vedi

    La Delibera della Giunta Regionale-DGR n. 1368/1999 (come modificata dalla DGR 485/2013) stabilisce che i posteggi liberi in quanto non assegnati in concessione decennale siano assegnati mediante bando pubblico, previa valutazione dell'amministrazione sull' opportunità di mantenere in essere gli stessi.

    Pertanto, per l'assegnazione di qualunque posteggio, occorre attendere l'uscita di eventuali bandi (consultabile al Ns. sito nella home page) L'alternativa è quella di subentrare in un'autorizzazione e concessione per un posteggio già assegnato, ad esempio, per affitto o compravendita d'azienda.

    Coloro che non sono titolari di posteggio, se intendono partecipare alla "spunta", ovvero all'assegnazione temporanei dei posteggi eventualmente liberi:

    • in un mercato:  devono presentare comunicazione di partecipazione alla spunta, secondo quanto stabilito dal punto 2 della DGR 485/2013 come modificato dalla DGR 1199/2014, e possono presentarsi per la spunta decorsi 30 gg.
    • ad una fiera: presentando domanda di partecipazione almeno 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione, ai sensi del punto 4) della DGR 485/2013 utilizzando la modulistica disponibile nel portale del Settore.

    Non sono previsti posteggi temporanei per l'attività di vendita.

    I posteggi temporaneamente liberi sono assegnati nel rispetto della graduatoria formata in base al numero delle presenze al mercato/fiera  e dell'anzianità dell'azienda.

    Per conoscere le presenze alla spunta o le assenze nei posteggi in concessione occorre rivorgersi a PMPoliziaCommerciale@comune.bologna.it

     

    FAQ aggiornata al 27/10/2015

  • Come procedere per l'affidamento di reparto? vedi

    Per effettuare l'affidamento di reparto non esiste una modulistica specifica. Occorre che colui che procede all'affidamento invii tramite pec al nostro indirizzo PEC una semplice comunicazione precisando tutti gli elementi dell'affidamento (dati anagrafici legale rappresentante della ditta affidataria, superficie del reparto affidato, eventuali planimetrie e dichiarazione della ditta affidataria in merito ai requisiti).

     

     

     

    Faq aggiornata il 22/02/2016

     

  • Cosa devo fare per aprire un'attività di produzione artigianale di birra? vedi

    La produzione artigianale di birra (che come tale prevede anche la vendita di ciò che produce) non richiede un'autorizzazione amministrativa. Si tratta infatti di un laboratorio artigianale alimentare per il quale occorre presentare la notifica asl:

    http://www.comune.bologna.it/impresa/pagine_indice/79456

    La presentazione della notifica asl deve avvenire all'indirizzo di posta elettronica certificata: suap@pec.comune.bologna.it
    La modulistica è scaricabile nella sezione del sito dedicata ai laboratori artigianali alimentari.
    Per quanto riguarda gli aspetti urbanistico edilizia è opportuno rivolgersi allo Sportello per l'Edilizia ed urbanistica

    http://urp.comune.bologna.it/PortaleTerritorio/portaleterritorio.nsf

     

    FAQ aggiornata 07/03/2016

  • Chi è il dante causa ? vedi

    Il dante causa è l'immediato cedente, cioè l'operatore al quale si subentra a qualsiasi titolo (ad esempio reintestazione, compravendita, conferimento, donazione, affittanza, comodato, fusione, ecc....)

    aggiornata 17/01/2017

     

     

  • Cosa devo presentare per il commercio elettronico(on line) di auto nuove e usate? vedi

    Per effettuare il commercio elettronico (on line) di auto nuove e usate occorre presentare la Scia per il commercio elettronico (COM 6bis).

    Inoltre per vendere le auto usate occorre presentare anche:

    - l'autocertificazione della tenuta del registro delle operazioni;

    Precisazioni

    Nel caso in cui la sede commerciale dell'attività sia individuata presso la residenza del titolare la modulistica prevede la formale dichiarazione di disponibilità di quest'ultimo ad acconsentire comunque l'accesso degli operatori di polizia presso la sua dimora, negli orari consentiti, per l'effettuazione dei controlli.

    L'indicazione del luogo in cui vengono custodite le vetture destinate alla vendita è indispensabile ai fini dei suddetti controlli (modulo comunicazione ex art. 126 Tulps).

    Faq aggiornata il 26/04/2018

     

  • La reintestazione vedi

    E' possibile effettuare una reintestazione, ma in tal caso l'operatore che si reintesta, così come colui che acquista un posteggio dopo il 31 dicembre 2016, non potrà godere del punteggio (pari a 40 punti) di cui al paragrafo 4, punto a2 del bando, poichè esso è riservato esclusivamente al soggetto che risulta titolare della concessione alla data, appunto, del 31 dicembre 2016.

    Ovviamente, soprattutto nel caso della Piazzola, ove una graduatoria verrà certamente formata al fine di effettuare la riduzione dei posteggi prevista, venendo meno quel punteggio già l'operatore parte svantaggiato, oltre ad un eventuale svantaggio ulteriore in caso di soggetto recentemente iscritto in camera di commercio.

    aggiornata 11/01/2017

     

  • Orari e chiusura per ferie pubblico esercizio vedi

    In linea generale, e salvi provvedimenti specifici come ad esempio ordinanze sindacali, i titolari dei pubblici esercizi non devono presentare una comunicazione al Suap nel caso di chiusura per ferie dell'esercizio.

    Occorre naturalmente rendere evidente al pubblico con idoneo cartello visibile all'esterno del locale le giornate di chiusura per ferie.

    Deve essere comunicata la chiusura che si protragga oltre i 30 giorni consecutivi.

     

    Faq aggiornata il 16/01/2017

  • Come rimediare agli errori nella compilazione delle domande? vedi

    Nella compilazione della domanda e delle eventuali integrazioni ci sono carenze o errori che non determinano l'esclusione dal Bando.

    Errori e carenze che possono essere integrate (esempi)

    - errore nel digitare il dato relativo alla pratica di subingresso (numero di protocollo e/o data)

    - errore nel digitare l’indirizzo di posta elettronica

    E’ possibile inviare una Pec a suap@pec.comune.bologna.it con il dato corretto

    Errori e carenze che determinano l’esclusione dal Bando (punto 10 del Bando)

    - la spedizione delle domande al di fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; (errore insanabile)

    - la mancata sottoscrizione della procura speciale in forma autografa da parte del richiedente non in possesso di firma digitale. Si precisa infatti che, qualora l’istanza venga inviata da un intermediario, le certificazioni relative al richiedente ivi contenute saranno presentate con la sua firma digitale (errore insanabile: occorre inviare una Pec ad oggetto “annullamento della domanda di partecipazione al bando 2017, P.G. n. ………… inviata il ………………” a suap@pec.comune.bologna.it e compilare una nuova domanda);

    - nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione (errore insanabile: occorre inviare una Pec ad oggetto “annullamento della domanda di partecipazione al bando 2017, P.G. n. ………… inviata il ………………” a suap@pec.comune.bologna.it e compilare una nuova domanda);

    - la mancanza delle dichiarazioni ai fini antimafia (errore insanabile: occorre inviare una Pec ad oggetto “annullamento della domanda di partecipazione al bando 2017, P.G. n. ………… inviata il ………………” a suap@pec.comune.bologna.it e compilare una nuova domanda);

    - la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti (errore insanabile: occorre inviare una Pec ad oggetto “annullamento della domanda di partecipazione al bando 2017, P.G. n. ………… inviata il ………………” a suap@pec.comune.bologna.it e compilare una nuova domanda);

    - la mancanza della copia del documento di identità (se i firmatari non sono in possesso di firma digitale) o della copia del permesso di soggiorno -e copia della ricevuta della richiesta di rinnovo se il permesso scade entro 30 giorni- (errore insanabile: occorre inviare una Pec ad oggetto “annullamento della domanda di partecipazione al bando 2017, P.G. n. ………… inviata il ………………” a suap@pec.comune.bologna.it e compilare una nuova domanda);

    - l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente (errore insanabile: occorre inviare una Pec ad oggetto “annullamento della domanda di partecipazione al bando 2017, P.G. n. ………… inviata il ………………” a suap@pec.comune.bologna.it e compilare una nuova domanda).

    In caso ci si renda conto troppo tardi che un allegato inviato era illeggibile o errato occorre inviare una Pec ad oggetto “annullamento della domanda di partecipazione al bando 2017, P.G. n. ………… inviata il ………………” a suap@pec.comune.bologna.it e compilare una nuova domanda

     

    aggiornata 18/01/2017

     

  • L'iscrizione in camera di commercio vedi

    Nella compilazione del modulo occorre selezionare:

    - iscritta senza precedenti dante causa (se si è concessionari del posteggio da SEMPRE)

    - iscritta e ho effettuato subingressi successivamente al 5/7/2012 (se si è concessionari di un posteggio a seguito di un subingresso avvenuto dopo il 5/7/2012)

    - iscritta e non ho effettuato subingressi successivamente al 5/7/2012 (se si è concessionari di un posteggio a seguito di un subingresso avvenuto prima del 5/7/2012 (ovviamente non ci devono essere successivi subingressi)

     

    aggiornata 11/01/2017

     

  • Come faccio a modificare la concessione per il dehors? vedi

    Ogni modifica che si intende apportare ad una concessione già rilasciata deve essere richiesta inviando per pec all'indirizzo suap@pec.comune.bologna.it il modulo di domanda compilato in ogni parte, firmato dal legale rappresentante della società con allegato documento di identità.

    Se si tratta di variare solo le date di occupazione, basterà indicare con esattezza i periodi di occupazione per ogni anno, con eventuali chiusure per ferie,  festivi e chiusura settimanale (specificare il giorno) e che l' occupazione rimane invariata rispetto alla concessione già rilasciata.

    Non è necessario allegare nient'altro, perché la documentazione relativa al progetto è già in possesso dell'amministrazione.

     

    Faq aggiornata il 20/01/2017

  • Quando si possono effettuare subingressi per affittanza o compravendita? vedi

     

    Attenzione: lo spartiacque per affittanze e compravendite è il rilascio del nuovo titolo a conclusione delle procedure del bando 2017, come meglio specificato di seguito.
    AFFITTANZA: prima del rilascio dei nuovi titoli a conclusione delle procedure relative al bando posteggi 2017 i posteggi interessati potranno essere ceduti in affitto solo ed esclusivamente fino al 31.12.2018 (solo per i posteggi di commercio su aree pubbliche, mentre per i posteggi afferenti ad altre attività rimane valida la data di scadenza indicata in concessione).
    Dopo il rilascio dei nuovi titoli il contratto stipulato con riferimento agli stessi potrà invece avere durata anche successiva al 31.12.2018 (o alla data indicata in concessione per le attività di edicola, somministrazione e laboratorio).
    COMPRAVENDITA: se si acquista un posteggio prima del rilascio dei nuovi titoli lo stesso rimarrà utilizzabile solo ed esclusivamente fino al 31.12.2018 (solo per i posteggi di commercio su aree pubbliche, mentre per i posteggi afferenti ad altre attività rimane valida la data di scadenza indicata in concessione), poichè la domanda a bando (sulla base della quale non può essere vantato ALCUN diritto prima della pubblicazione delle graduatorie definitive) è stata presentata da un soggetto che ha ceduto il posteggio.
    Dopo il rilascio dei nuovi titoli il contratto di compravendita stipulato con riferimento agli stessi darà invece diritto all'acquirente di svolgere l'attività nel posteggio anche dopo il 31/12/2018 (solo per i posteggi di commercio su aree pubbliche, mentre per i posteggi afferenti ad altre attività rimane valida la data di scadenza indicata in concessione).

     

     

  • Tesserino hobbista vedi

    La domanda deve essere presentata allo sportello previo appuntamento oppure inviata per posta raccomandata, in quanto il richiedente deve consegnare una foto tessera e una marca da bollo che verranno apposte sul tesserino, una volta rilasciato.

    Le marche da bollo occorrenti sono 2 da 16 euro: una da apporre sulla domanda e una per il rilascio del tesserino.

    Per richiedere  il tesserino da hobbista l'interessato deve risiedere a Bologna o fuori dalla regione Emilia Romagna.

    Nel caso in cui risieda in Emilia Romagna ma non a Bologna deve presentare richiesta al comune di residenza.

    Per poter partecipare ai mercatini degli hobbisti occorre essere in possesso del tesserino già rilasciato.

     

     

     

    FAQ aggiornata 05/06/2017

     

  • Ho un B&B vorrei aprire nello stesso locale un affittacamere, come devo fare? vedi

    1) Occorre presentare comunicazione di cessazione del  b&b a previo appuntamento o via PEC al nostro indirizzo PEC sul modulo predisposto scaricabile dal nostro sito.

    2) aprire partita iva e iscriversi in camera di commercio entro 30 gg. dall'inizio dell'impresa.

    3) presentare  via PEC al nostro indirizzo PEC la  scia di affittacamere/room and breakfast  con planimetria allegata su modulo predisposto scaricabile dal nostro sito.

    per ulteriori informazioni si veda nella sezione dedicata all'Ospitalità del nostro sito e la normativa sul sito delle Regione.

     

     

     

     

     

     

    Faq aggiornata il 26/09/2017

  • Come cessare un'attività ricettiva, Bed and Breakfast etc vedi

    Per tutte le attività ricettive occorre inviare una comunicazione di cessazione, via PEC al nostro indirizzo PEC,  utilizzando il modulo predisposto nella sezione dedicata all'Ospitalità del nostro sito

    Per quel che riguarda la posizione TARI e l'Imposta di soggiorno contattare il Settore Entrate (telefono 051/2193376 e/o via mail impostadisoggiorno@comune.bologna.it).

    Rivolgersi all'URP della Questura di Bologna per gli eventuali adempimenti previsti.

     

     

     

     

     

  • Commercio usato - agenzia di affari - registri vedi

    Con l’entrata in vigore del D.lgs 222/2016 è stato abrogato l’articolo 126 del TULPS con la conseguenza che i commercianti che intendono vendere cose usate non sono più tenuti a presentare al comune la comunicazione di vendita di cose usate. Tali soggetti non sono più tenuti a far vidimare ed usare il registro delle operazioni previsto dall’articolo 128 del TULPS come indicato dalla circolare del Ministero dell’Interno 557/PAS/U/004683 del 23 Marzo 2017 reperibile sul sito; tale registro però mantiene la propria efficacia per le attività  connesse alla licenza di cui all’articolo 127 per i preziosi. L’attività di agenzia di affari non è stata toccata dalle abrogazioni o modifiche al TULPS apportate dal D.lgs 222/2016 con la conseguenza che rimane obbligatoria la presentazione della comunicazione prevista dall’articolo 115 e l’utilizzo del registro previsto dall’articolo 120 del medesimo testo.

    Faq aggiornata il 10/01/2018

     

  • Come faccio a sospendere la concessione del dehors? vedi

    La concessione per un dehors di un pubblico esercizio non può essere sospesa. Occorre presentare una rinuncia alla concessione per pec all'indirizzo suap@pec.comune.bologna.it

    Nel caso si intenda richiedere la medesima concessione occorre ripresentare il modulo di domanda della concessione compilato in ogni parte, firmato dal legale rappresentante della società con allegato documento di identità.

     

    Faq aggiornata il 06/02/2018

  • Acconciatore freelance vedi

    Come previsto dall'art. 5 del Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing (PG 249279/2013 e ssmmii) il free lance si può svolgere nelle strutture che abbiano presentato idonea segnalazione di inizio attività di tatuatore e piercing (quindi che siano autorizzate).

    Non è possibile svolgere l'attività di acconciatore presso altre attività senza presentare la SCIA amministrativa.

    Quindi se si vuole svolgere l'attività di acconciatore presso un altro acconciatore, occorre presentare la SCIA DI AFFITTO DI POLTRONA.

    Se si vuole svolgere l'attività di acconciatore presso un' altra attività (non acconciatore) occorre presentare la SCIA DI APERTURA, tramite il sistema informatico SUAPBo e sempre rispettando le schede tecniche del Regolamento sopra riportato.

     

     

    12/02/2018

     

  • Cessazione di un pubblico esercizio vedi

    Per comunicare la cessazione di un pubblico esercizio non esiste un modulo ad hoc. La invito pertanto a formalizzare una comunicazione formale, da sottoscriversi digitalmente o in modo autografo allegando il documento di identità, indicando i riferimenti dell'attività in questione (pertanto non deve essere nel testo del messaggio).

    La suddetta comunicazione deve essere allegata ad un messaggio di posta elettronica certificata ed inviata via pec al nostro indirizzo pec con eventuale procura nel caso di presentazione da parte di un intermediario.

    La comunicazione verrà inviata all'ASL per gli adempimenti di competenza.

     

     

    Faq aggiornata il 07/05/2018

  • E' possibile richiedere la chiusura della strada per lo svolgimento del mercato? vedi

    Si, la richiesta verrà valutata e il relativo procedimento sarà istruito in collaborazione con il Settore Mobilità

  • Successivamente all'aggiudicazione, è possibile modificare la planimetria definita dal bando, estendendo la metratura e/o aggiungendo banchi? vedi

    Nel caso in cui, successivamente all'aggiudicazione dell'area, si voglia modificare la planimetria già definita, è necessario proporre una nuova planimetria con l'ipotesi di collocazione dei banchi, e l'indicazione dei metri quadri che si intende occupare.
    La proposta è soggetta a valutazione da parte del Comune e necessita della previa autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

  • Requisiti delle imprese agevolabili vedi

    Quando l’impresa si intende costituita?
    L’impresa si intende costituita, in caso di società, al momento dell’avvenuta stipulazione dell’atto costitutivo secondo le forme previste dalla normativa civilistica e, in caso di ditta individuale, al momento dell’avvenuta iscrizione al registro delle imprese.

    Cosa si intende per nuova impresa?
    Per nuove imprese si intendono sia quelle da costituire successivamente alla data di presentazione del progetto di impresa (persone fisiche che si intendono costituire in impresa) sia le imprese costituite da non più di 36 mesi dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione del bando in uscita.

    Posso partecipare al bando pur non avendo costituito l’impresa?
    Sì. Possono partecipare al bando sia imprese già costituite che persone fisiche che intendono costituire un’impresa con obbligo di costituzione entro 150 gg. dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni finanziarie.

    Posso partecipare al bando anche se l’impresa di cui sono legale rappresentante ha ottenuto altre agevolazioni finanziarie pubbliche?
    Le agevolazioni del bando sono concesse a titolo “de minimis”: ciò significa che una stessa impresa non può essere agevolata in misura superiore a 200.000,00 euro su un periodo di 3 esercizi finanziari, fermo restando il limite piu' favorevole di 500.000,00 euro per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale e qualora ricorrano le condizioni stabilite dal Reg. Cee 360/2012.  Se l’impresa nel triennio considerato ha ottenuto altre agevolazioni a titolo “de minimis” potrà ottenere le agevolazioni del bando in misura massima pari alla differenza tra l’importo limite di 200.000,00 euro e quanto già ottenuto in precedenza.
    Sono escluse dal bando le imprese che hanno già ottenuto agevolazioni finanziarie “de minimis” ai sensi della Legge 266/97 art. 14 ad eccezione delle imprese che abbiano completamente realizzato e anche rendicontato il progetto finanziato, purchè rientrino nel limite "de minimis" a fronte di progetti di significativo sviluppo dell'impresa (potenzialità del progetto di impresa, innovatività). Sono altresì escluse le imprese nella cui compagine sociale o i cui legali rappresentanti siano stati o siano legali rappresentanti o titolari di quote/azioni, oppure dell’intero, di altra impresa beneficiaria delle agevolazioni previste dalla della Legge 266/97 art. 14.

    Quando si può parlare di sviluppo per un’impresa esistente già localizzata nella zona di degrado?
    Le imprese già localizzate nell’area di degrado alla data di esecutività del bando, se appartenenti al settore dell’ ICT, al settore dell’artigianato artistico e di servizio, del commercio al dettaglio in sede fissa e della Moda&Design, così come declinati nel bando, possono concorrere all’ottenimento delle agevolazioni esclusivamente a fronte di progetti di sviluppo e di ampliamento della loro attività.
    Si parla di sviluppo quando si verifica la nascita di un’attività nuova che porta a una diversificazione dell’attività d’impresa, oppure attività esistente che si differenzia affrontando investimenti specifici, a cui si affianca eventualmente un incremento dell’occupazione e un eventuale ampliamento in termini di spazio.

  • Quali sono i requisiti PROFESSIONALI necessari per l'accesso e l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, dopo le modifiche introdotte dal D.lgs n.59/2010 ? vedi

    L'art 71 del D.lgs.59/2010 al co. 6, come modificato a seguito del D.lgs. 147/2012, disciplina la materia dei requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali; di seguito riportiamo il testo normativo:

    "comma 6.   L'esercizio,    in    qualsiasi    forma    e    limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di  commercio  al  dettaglio relativa al settore merceologico  alimentare  o  di  un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e'  consentito  a  chi  e'  in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

    a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione  o  la somministrazione  degli  alimenti,istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province  autonome di Trento e di Bolzano;

    b)  avere,  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuativi,  nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso  tali  imprese,  in qualita'  di  dipendente qualificato,   addetto   alla   vendita   o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o,  se  trattasi di   coniuge,   parente   o   affine,   entro   il    terzo    grado, dell'imprenditore, in qualita' di  coadiutore  familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

    c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o di  laurea,  anche  triennale,  o di  altra  scuola   ad   indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel  corso  di  studi siano previste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o  alla somministrazione degli alimenti."

    Il comma 6bis prevede inoltre che "sia per le imprese individuali che  in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i  requisiti  professionali ... devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale,  ovvero,  in  alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale."

    Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha risposto a svariati quesiti sorti a seguito dell'introduzione del nuovo dettato normativo; segnaliamo il sito del Ministero dello Sviluppo Economico > normativa > altri atti amministrativi ove è possibile reperirei testi integrali delle risoluzioni ministeriali.

    > Il corso professionale, la pratica professionale ed il diploma o la laurea , di cui alle lettere a),b),c) del comma 6, art 71 del D.Lgs n. 59/2010 -  che abbiano come oggetto il solo commercio di prodotti alimentari, danno diritto ad accedere anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.

    > E’ da intendersi requisito professionale valido ai fini dell’avvio anche:
    - l’esercizio in proprio dell’attività;
    -  l’aver esercitato in qualità di associato in partecipazione con regolare posizione Inps e Inail;
    -  l’attività svolta presso imprese artigiane di produzione alimentare,
    comunque sempre per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

    Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3642/C del 15 aprile 2011 con la quale ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai titoli di studio e di qualificazione professionale validi ai fini dell’avvio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

    La valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, per l’attività di vendita dei prodotti alimentari e per la somministrazione, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.
    La circolare fornisce un elenco di titoli suddivisi in Titoli di studio universitari, Titoli di scuola secondaria superiore e Sistema di istruzione e formazione professionale.

    > I soggetti in possesso dell’iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (REC) per l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande ottenuta prima del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L n. 233/2006), e/o iscrizione nel REC per il commercio al minuto di prodotti possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale.

    Il riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali acquisite all’estero avviene da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Ministero.

    Pagina aggiornata in data 02/09/2013

  • Requisiti del proponente il progetto d'impresa vedi

    Sono legale rappresentante di un’impresa che attualmente rientra nella definizione “piccola impresa” a norma dell'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ma che sforerà tali parametri a seguito della realizzazione del progetto di sviluppo d’impresa da finanziare. Posso partecipare al bando?
    Si. Il requisito di “piccola impresa” deve sussistere soltanto al momento della data di chiusura del presente bando. Il bando non pone limiti alla possibilità di sviluppo dell’impresa.

    Posso presentare più progetti?
    No. In primo luogo i richiedenti dovranno scegliere una delle linee di contribuzione: “Information and Communication Technology" oppure "Artigianato e commercio al dettaglio in sede fissa" o "Moda &Design", presentare una sola domanda per una sola di esse. Saranno escluse le domande presentate da soggetti che sono legali rappresentanti e/o titolari di quote e/o dell’intera impresa per più linee di contribuzione.

  • Quali sono i requisiti MORALI necessari per l'accesso e l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione, dopo le modifiche introdotto dal D.lgs. n. 59/2010 ? vedi

    Di seguito si riporta il testo dell'art 71 - commi da 1 a 5 relativi ai requisiti morali:

    Art. 71  Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

    1.  Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

    a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
    b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
    c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
    d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
    e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
    f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

    2.  Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

    3.  Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

    4.  Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

    5.  In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. ( di seguito si riporta il testo dell' art 2 comma 3 dpr 252/998
    "Quando si tratta di associazioni, imprese, societa' e consorzi,
    la  documentazione  prevista dal presente regolamento deve riferirsi,
    oltre che all'interessato:
    a) alle societa';
    b)   per   le  societa'  di  capitali  anche  consortili  ai  sensi
    dell'articolo   2615-ter   del   codice   civile,   per  le  societa'
    cooperative,  di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro
    V,  titolo  X,  capo  II,  sezione  II,  del codice civile, al legale
    rappresentante   e   agli  eventuali  altri  componenti  l'organo  di
    amministrazione,  nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi
    e  nelle  societa' consortili detenga una partecipazione superiore al
    10  per  cento,  ed  ai  soci  o  consorziati  per conto dei quali le
    societa'  consortili  o  i  consorzi  operino  in  modo esclusivo nei
    confronti della pubblica amministrazione;
    c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi
    ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;
    d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci;
    e) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
    f)  per  le  societa' di cui all'articolo 2506 del codice civile, a
    coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.)

  • Obblighi relativi all'insediamento in area di riqualificazione economica vedi

    E’ necessario insediare la sede legale oppure la sede operativa dell’impresa in area di riqualificazione economica?
    Sì. Occorre insediare la sede operativa dell’impresa in area a rischio di degrado. In tale sede dovrà essere sviluppata l’attività del progetto d’impresa così come da business plan approvato e finanziato. La sede legale dell’impresa può essere insediata fuori area di riqualificazione economica.

    Posso partecipare al bando anche se non ho ancora individuato il locale in area a rischio di degrado nel quale insediare la sede operativa dell’impresa?
    Sì. Per partecipare al bando non è necessario aver individuato la sede operativa in area di riqualificazione economica. L’insediamento e l’avvio dell’attività nella sede operativa in area di riqualificazione economica dovrà essere effettuato entro 150 gg. dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni finanziarie. Le imprese già costituite non ancora insediate dovranno trasferire la propria sede principale in area di riqualificazione economica oppure aprirvi una sede secondaria.
    La sede dell’impresa nell’area di riqualificazione economica dovrà essere operativa e caratterizzata da autonomia gestionale. In tale sede andranno localizzati gli investimenti oggetto dell’agevolazione e si dovrà svolgere continuativamente l’attività relativa al progetto d’impresa.

    Cosa si intende per autonomia gestionale e operativa?
    Una sede dotata di autonomia gestionale e operativa vive di vita propria, ossia non dipende nello svolgimento della propria attività da input derivanti da altre sedi. Ha propri dipendenti e un proprio responsabile con autonomia gestionale.

    Posso partecipare al bando anche se la sede operativa della mia impresa è già insediata in area a rischio di degrado?
    Si. In tal caso occorre soltanto mantenere la presenza della sede operativa dell’impresa in area di riqualificazione economica; non occorre, pertanto, aprire una nuova sede operativa nell’area.

    Qual è la presenza che deve essere assicurata nella sede operativa localizzata in area a rischio di degrado?
    Una delle finalità pubbliche previste dalle fonti normative che hanno ispirato il bando è la riqualificazione di particolari aree della città colpite da fenomeni di degrado urbano e sociale attraverso l’insediamento lo sviluppo di progetti d’impresa in tali zone. Per tale ragione, è richiesto che l’attività per la quale sono state concesse le agevolazioni finanziarie venga svolta continuativamente per un periodo pari a 5anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziari nella sede operativa dell’impresa localizzata in area a rischio di degrado. Durante tale periodo di tempo è pertanto richiesta una presenza nella sede operativa almeno pari a 20 ore settimanali distribuite su almeno quattro giorni della settimana, esclusa la domenica. Eventuali variazioni di tali orari dovranno essere comunicati preventivamente all’Amministrazione Comunale. Occorre, inoltre, garantire l'identificazione, l’accessibilità e la visibilità della sede operativa all’esterno per consentire sopralluoghi e controlli da parte dell’Amministrazione Comunale.

  • Quali sono i corsi per ottenere il requisito professionale necessario allo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare ? vedi

    Per maggiori informazioni sui corsi consultare il sito della Formazione della Regione Emilia Romagna.

     

    Ultimo aggiornamento: 22/06/2016

  • Caratteristiche delle spese ammissibili ad agevolazione vedi

    In sintesi vengono descritte le spese ammissibili ad agevolazione ma per una informazione più dettagliata è necessario fare riferimento ai singoli bandi di concessione delle agevolazioni finanziarie

    Quali sono le tipologie di spese ammissibili?
    Sono ammesse a contributo tutte le spese, al netto di IVA e che non siano state oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche, connesse alla realizzazione del progetto d’impresa nelle zone a rischio di degrado rientranti nelle seguenti tipologie:

    - spese in conto capitale relative all’acquisto di beni materiali ed immateriali a utilità pluriennale (investimenti) direttamente collegati al ciclo produttivo aziendale, a condizione che siano nuovi di fabbrica e che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni finanziarie.

    - spese in conto gestione relative all’acquisto di materie prime (da non destinare senza alcuna trasformazione e lavorazione alla vendita e strettamente connessi alla realizzazione dei volumi di produzione e fatturato previsti), alle utenze, canoni di locazione per immobili risultanti dal certificato di iscrizione della Camera di Commercio (sede dell’azienda risultante dall’iscrizione al registro delle imprese nelle zone a rischio di degrado), spese per prestazioni di servizi (es. spese di pubblicità, promozione, servizi di consulenza/assistenza connessi all’attività gestionale, spese per servizi connessi all’attività di commercializzazione e vendita es. fiere), spese per formazione e qualificazione del personale (soci assunti dalla società, personale dipendente, lavoratori a tempo determinato, collaboratori a progetto). Sono comprese le utenze per collegamento ad internet, canoni per servizi di hosting/housing.

    Qual è l’intervallo di tempo di agevolazione delle spese per investimenti?
    Sono agevolabili le spese relative a beni nuovi di fabbrica localizzati nella sede operativa in area di degrado e che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche, sostenute dalla data di presentazione della domanda fino al 24° mese successivo alla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Ad eccezione di quelle relative a progettazione, studi di fattibilità economica-finanziaria e di valutazione dell’impatto ambientale che risultino sostenute al massimo entro i 6 mesi precedenti alla data della domanda. Tutte le spese devono essere documentate e la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo a prescindere dalla data dell’effettivo pagamento.

    Esempio
    Data di presentazione della domanda: 15/06/2007;
    Data del provvedimento di concessione dell'agevolazione 15/10/2007;
    Intervallo di agevolazione Spese per Investimenti: data delle fatture/note di spesa compresa tra 15/06/2007 e 15/10/2009 (ad eccezione delle spese relative alla progettazione, studi di fattibilità economico – finanziaria e di valutazione dell’impatto ambientale che possono presentare data fino a 6 mesi prima del 15/06/2007 data di presentazione della domanda).

    Qual è l’intervallo di tempo di agevolazione delle spese di gestione?
    Le spese di gestione sono agevolabili dalla data di inizio dell’attività d’impresa nella sede localizzata in area di degrado fino al termine del 24° mese successivo.

    Esempio 1
    Data di presentazione della domanda: 15/06/2007
    Data di avvio dell’attività in area di degrado comunicata contestualmente all’Amministrazione Comunale: 11/03/2008. Intervallo di agevolazione Spese di Gestione: data delle fatture/note di spesa compresa tra 11/03/2008 e 11/03/2010.


    Qual è l’orizzonte temporale previsionale di riferimento per il business plan?
    Il progetto di impresa deve essere sviluppato con un orizzonte temporale di almeno 3 anni. I tre anni possono essere considerati:.

       

    • a partire dalla data di presentazione della domanda, se il soggetto proponente ha intenzione di avviare la sua attività immediatamente;

       

    • a partire dalla data presumibile di chiusura dell'istruttoria ( 120gg dalla data di chiusura del bando);

       

    • a partire dalla data di avvio dell'attività nella zona di riqualificazione economica;

    in ogni caso, in applicazione del D.M 267/2004, l’intervallo temporale consentito al soggetto beneficiario per realizzare investimenti è indicato nel bando oggetto della domanda. Il termine per sostenere gli investimenti è entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell’agevolazione.

  • Tipologia delle agevolazioni finanziarie vedi

    Quali sono le tipologie delle agevolazioni finanziarie?
    Saranno concesse agevolazioni finanziarie nella forma di prestiti a tasso agevolato fisso annuo dello 0,50% e contributi a fondo perduto. Saranno agevolabili spese per investimenti, nella forma di contributo a fondo perduto e prestito a tasso agevolato, nel limite massimo del 50% delle spese per investimenti ammesse ad agevolazione. Saranno agevolabili spese di gestione esclusivamente nella forma di contributo a fondo perduto nel limite massimo del 50% delle spese di gestione ammesse ad agevolazione.

    Qual è l’ammontare massimo delle agevolazioni finanziarie a cui si può accedere?
    I contributi a fondo perduto unitamente al finanziamento a tasso agevolato non potranno superare il 50% delle spese ammesse ad agevolazione (investimenti e/o spese di gestione).
    L’importo massimo dell'agevolazione (prestito a tasso agevolato e contributo a fondo perduto) è di € 150.000,00.
    Le agevolazioni alle singole imprese non potranno comunque superare il limite degli aiuti de minimis, come definito da Regolamento (CE) N. 1998 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea L379/5 del 28 dicembre 2006 che cita: "(...)L’importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa, da parte delle autorità nazionali, regionali o locali non può superare 200.000,00 Euro, nell'arco di tre esercizi finanziari, fermo restando il limite piu' favorevole di 500.000,00 euro per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale e qualora ricorrano le condizioni stabilite dal Reg. Cee 360/2012. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria (...)".

    E’ possibile richiedere solo agevolazioni in c/gestione?
    No, non è possibile. Una tale richiesta non è coerente con la filosofia del bando, volto a concedere agevolazioni finanziarie per lo sviluppo di progetti di investimento imprenditoriali. L’ammontare delle agevolazioni concesse in c/gestione non può superare quello delle agevolazioni concesse in c/capitale.
    Saranno agevolabili spese di gestione, nella forma di contributo a fondo perduto, nel limite massimo del 50% delle spese di gestione ammesse ad agevolazione e per un importo massimo pari al 50% del totale dell'agevolazione concessa esclusivamente per nuove imprese (da costituire o costituite da non più di 24 mesi dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale P.G.N. 6264/2009 di approvazione del presente Bando: 19.01.2009

    E’ possibile richiedere solo agevolazioni a fondo perduto?
    No, non è possibile. La legge finanziaria n. 289/2002 impone il finanziamento alle imprese in parte a prestito ed in parte a fondo perduto. Il fondo perduto può essere al massimo pari al finanziamento.

  • Erogazione delle agevolazioni finanziarie e rimborso del finanziamento a tasso agevolato vedi

    Quali sono le modalità di erogazione delle agevolazioni?
    Le imprese beneficiarie potranno richiedere l'anticipazione dell'agevolazione nella misura massima del 40% per il contributo a fondo perduto e nella misura massima del 40% per il prestito a tasso agevolato. L’anticipo dell'agevolazione sarà pari alla somma del 40% (misura massima) del prestito a tasso agevolato e del 40% (misura massima) del fondo perduto.

    Nel caso in cui richieda l’anticipazione dell’agevolazione e mi venga rilasciata la garanzia fidejussoria bancaria/polizza assicurativa, quando mi verrà erogato l’anticipo?
    L'anticipo per le spese per investimenti sarà erogato successivamente alla costituzione in impresa, alla stipulazione del contratto di affitto del locale (nell’area di riqualificazione economica), alla presa in consegna dello stesso ed all'avvio dei lavori per l'adeguamento funzionale del locale all'attività di impresa (ristrutturazione e/o arredi).
    L’anticipo per le spese di gestione sarà erogato successivamente all’insediamento ed all’avvio dell’attività, oltre che all’effettiva costituzione in impresa, nell’area di riqualificazione economica.

    Saldo dell'agevolazione finanziaria
    Il saldo del prestito a tasso agevolato (spese per investimenti) e del contributo a fondo perduto (spese di gestione e/o spese per investimenti), sarà erogato a seguito della realizzazione del progetto d'impresa (progetto d’investimento e spese in conto gestione), dopo le verifiche sulle spese entro 120gg dalla data di ricezione della documentazione necessaria prodotta dal beneficiario previa presentazione di garanzia fidejussoria per l'importo del rimborso del prestito.

    In quanto tempo il finanziamento a tasso agevolato deve essere rimborsato?
    Il rimborso dovrà avvenire secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 31 Dicembre di ogni anno.
    Il rimborso dovrà avvenire dall'anno successivo alla data del provvedimento che dispone l'erogazione del saldo e non oltre il quarto anno a partire da tale data.
    In caso di ritardo nel rimborso delle rate del finanziamento, l'impresa è tenuta al pagamento degli interessi di mora, calcolati in base al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata non pagata maggiorato di tre punti percentuali. L'obbligo di corresponsione di tali interessi di mora decorre dalla data di scadenza della rata non pagata senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora.
    In caso di ritardato pagamento anche di una sola rata per più di un anno l'Amministrazione potrà procedere alla revoca delle agevolazioni finanziarie.

  • Ammissibilità di talune spese vedi

    Sono ammissibili ad agevolazione le spese di consulenza per la redazione del business plan?
    Si. Rientrano nel piano spese per investimenti alla macrovoce “Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori e servizi di consulenza e assistenza” e sono ammissibili ad agevolazione nel limite del 10% del totale spese per investimenti, fino ad un massimo di 2.500,00 Euro.

    Sono ammissibili ad agevolazione nel piano spese per investimenti le spese di pubblicità e comunicazione?
    La collocazione naturale di tali spese è nel piano spese di gestione in quanto nella maggior parte dei casi si tratta di spese che esauriscono la loro utilità nel corso dell’anno: l’efficacia di una campagna pubblicitaria normalmente è limitata a due, tre mesi al massimo. E’ ammessa la possibilità di imputare tali spese al piano spese per investimenti se si tratta di spese pubblicitarie a carattere pluriennale: ad esempio la campagna pubblicitaria per il lancio di un nuovo prodotto può essere imputata alla macrovoce “Acquisto brevetti, realizzazione di brevetti, realizzazione marchio aziendale, ecc.”

    Qual è la natura delle spese per ricerca e sviluppo ammissibili ad agevolazione in c/investimenti?
    Si tratta delle spese di ricerca e sviluppo a carattere pluriennale relative a consulenze esterne di imprese o centri di ricerca documentate da fattura oppure ore lavoro di personale dipendente dell’impresa impegnato in attività di ricerca di sviluppo. Tali spese dovranno essere iscritte a Stato Patrimoniale ed essere ammortizzate. Non risulta agevolabile il lavoro dei soci impegnati in attività di R & S, non essendo ammissibili a norma del bando le spese per acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell’impresa o da imprese controllanti, controllate, collegate all’impresa beneficiaria. Le spese per le attrezzature e i macchinari da destinare ad attività di ricerca e sviluppo risultano spese ammissibili, ma vanno imputate alla macrovoce “Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica”.

    Dove va inserito lo stipendio dell’imprenditore e come si calcola?
    L’imprenditore viene assimilato a un lavoratore dipendente e la sua remunerazione, comprensiva di oneri contributivi e quota TFR, viene quindi allineata a quella di mercato per impieghi simili. Il suo salario è un onere figurativo che viene inserito nella voce e.3 del C.E. a margine di contribuzione, al fine di evitare che l’utile venga gonfiato per la mancata considerazione del costo relativo alla retribuzione del suo lavoro in impresa.

    Quali sono i vincoli imposti all’agevolazione delle spese di cui alla macrovoce “Opere murarie e assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile alle esigenze produttive e/o per la ristrutturazione dei locali”?
    Le spese di tale macrovoce sono ammissibili ad agevolazione, nella misura massima del 50% del totale spese per investimenti, se collegate ad altri investimenti a carattere produttivo e comunque non possono superare il 60% del totale degli investimenti ammissibili; inoltre, nel caso di immobile in affitto, il contratto d’affitto dovrà essere stipulato per un periodo pari a 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie. Per l’agevolazione di tale spese è necessario che l’impresa non trasferisca la propria sede operativa (sia nel caso di immobile di proprietà che nel caso di immobile in affitto) in area di degrado, mantenendo la localizzazione per un periodo pari a 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie.

    In quali casi il costo del lavoro può considerarsi una spesa agevolabile?
    I salari, gli stipendi e gli altri oneri relativi al personale sono spese in conto gestione non agevolabili. Non risulta agevolabile il costo del lavoro dei soci che lavorano all’interno dell’impresa, i salari e gli stipendi del personale dipendente, il compenso dei lavoratori a tempo determinato, il compenso dei collaboratori a progetto.
    Si configura come agevolabile, invece, solo ed esclusivamente:
    - il compenso relativo a prestazioni di lavoro occasionale;
    - le retribuzioni del personale impegnato nell’attività di R&S, poichè sono spese di investimento da iscrivere nel prospetto di determinazione del fabbisogno finanziario.

    Dove vanno inserite le collaborazioni saltuarie?
    Vanno inserite nella voce c.1 del Piano delle spese di gestione agevolabili (SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIABILI) e nella voce b.6 del C.E. previsionale a margine di contribuzione.

    Dove vanno inseriti i costi del personale di R&S?
    Dipende. Se il risultato del lavoro dei dipendenti impegnati a tempo pieno nella R&S è un prototipo dal quale scaturirà una produzione con ricadute pluriennali in termini di ricavi, il costo del loro lavoro può essere considerato un investimento da inserire nella voce B del Piano degli investimenti agevolabili e nella voce a.5 Ricerca e Sviluppo del prospetto di determinazione del fabbisogno finanziario. Se invece il risultato del loro lavoro non ha una ricaduta pluriennale in termini di ricavi sui futuri esercizi ossia se l’attività svolta si configura come routinaria/riparativa/migliorativa, i costi del personale dipendente impiegato in tali attività non sono agevolabili e vanno inseriti nella voce e.1 del C.E. previsionale a margini di contribuzione.

    La R&S svolta dai soci è agevolabile?
    I servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell’impresa o da imprese controllanti, controllate, collegate all’impresa beneficiaria non sono mai agevolabili (né come spese in c/gestione, né come spese in c/capitale)

    L’aggiornamento del software può considerarsi una spesa in c/gestione o deve considerasi un investimento necessario per la sua funzionalità?
    Gli interventi che può subire un software una volta acquistato sono sostanzialmente di due tipi: manutenzione (quindi aggiornamento con release intermedie o patch) e rilascio di una nuova versione (sostituzione con un major release). Nel primo caso gli interventi sono volti a correggere gli errori presenti nel software rilevati dopo il suo rilascio e servono a garantire un corretto funzionamento del software stesso; nel secondo caso invece viene rilasciato un nuovo software, sostitutivo del precedente, con funzionalità maggiori/differenti.
    L’aggiornamento del software che si configura come manutenzione rientra nella voce c.2 del Piano delle spese di gestione agevolabili (SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FISSI) e nella voce e.5 del C.E. previsionale a margine di contribuzione; l’aggiornamento come rilascio di una nuova versione va invece inserito nella voce E del Piano degli investimenti agevolabili e nella voce Impianti e macchinari del prospetto di determinazione delle principali voci dell'attivo e del passivo.

    Sono ammissibili ad agevolazione nel piano spese di gestione le spese relative a canoni di leasing per l’acquisto di beni?
    No, tali spese non risultano ammissibili a contributo.

    Sono ammissibili ad agevolazione le spese fatturate da imprese di proprietà di soci/amministratori/legali rappresentanti dell’impresa beneficiaria oppure da imprese controllanti/controllate/collegate all’impresa beneficiaria?
    Tali spese non sono ammissibili ad agevolazione.

  • Obblighi di comunicazione del beneficiario dell'agevolazione finanziaria vedi

    Che cosa occorre comunicare all’Amministrazione Comunale nel momento in cui si inizia a sviluppare il progetto d’impresa?
    L’impresa deve comunicare contestualmente all’avvio dell’attività (non sono considerate ammissibili dichiarazioni non contestuali) di aver avviato lo sviluppo del progetto d’impresa, come da business plan approvato, nella sede localizzata in area a rischio di degrado specificando sede operativa e data di avvio dell’attività.
    Per avvio dell’attività si intende il momento a partire dal quale l’impresa, dopo aver preso possesso del locale ed aver effettuato eventuali ristrutturazioni e adeguamenti funzionali, è presente stabilmente nella sede operativa in area a rischio di degrado svolgendo l’attività produttiva prevista nel business plan. Per le imprese esistenti, l’avvio dell’attività corrisponde al momento a partire dal quale si inizia a sviluppare il progetto presentato all'Amministrazione Comunale nella sede operativa in area di degrado.
    Lo sviluppo del progetto d’impresa contenuto nel business plan può iniziare precedentemente alla data di comunicazione di assegnazione del contributo finanziario. L’impresa è comunque tenuta a comunicare l’avvio dell’attività all’Amministrazione Comunale anche se non sa ancora se percepirà il finanziamento.
    La data di avvio dell’attività viene presa come riferimento per il calcolo dell’intervallo di tempo per l’agevolazione delle spese di gestione.

    Nel corso di realizzazione del progetto d’impresa, possono essere variate le spese previste nel business plan?
    Si, sono ammesse variazioni a tali spese. Può trattarsi di variazioni tra singole macrovoci di spesa che non alterino il totale delle spese ammesse a contributo (Es. Macrovoce A: – 2.500; Macrovoce B: + 2.500). In caso di variazioni tra macrovoci del piano spese per investimenti approvato, in aumento o in diminuzione, che superano il 30% del totale della singola macrovoce occorre una preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. Nella richiesta di variazione occorrerà indicare i motivi della variazione, le spese soggette a variazione con relativa descrizione, gli importi approvati in sede di domanda ed i nuovi importi richiesti. Per le variazioni tra le macrovoci delle spese di gestione indicate nel piano approvato non sarà necessaria alcuna autorizzazione.
    Qualora, comunque, si debbano apportare modifiche sostanziali al progetto d’impresa, cioè modifiche che ne alterino le caratteristiche sostanziali, occorrerà una preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

    Nel corso di realizzazione del progetto d’impresa, possono essere effettuate variazioni di legale rappresentante e/o di struttura societaria?
    E’ possibile effettuare tali variazioni previa comunicazione all’Amministrazione Comunale oppure con comunicazione tempestiva entro 15 gg dall’avvenuta variazione se coerenti alle indicazioni del Bando.
    I nuovi soci dovranno risultare funzionali alla realizzazione del progetto d’impresa finanziato e la variazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme per l’ammissione alle agevolazioni del bando. Qualora vi sia l’uscita dalla società di soci proponenti il progetto dovrà essere dimostrato come farvi fronte, individuando chi possa apportare le competenze venute a mancare.
    Nel caso di sostituzione del legale rappresentante, dei soci, dei soggetti con poteri di rappresentanza, degli amministratori senza poteri di rappresentanza, occorrerà che il nuovo/i soggetti sottoscrivano le autodichiarazioni contenute nel modulo di domanda "A" o "B" e nell'allegato "C" o "D" subentrando in tal modo nell’ottenimento dell’agevolazione finanziaria e negli obblighi relativi. Nel caso di sostituizione del legale rappresentante, dei soci, dei soggetti con potere di rappresentanza, degli amministratori senza poteri di rappresentanza, occorrera' che il sottoscrittore della domanda (legale rappresentante) sottoscriva le autodichiarazioni con una una nuova domanda (Modulo A).

  • Esistono contributi economici pubblici per le imprese e dove bisogna rivolgersi per avere informazioni ? vedi

    Il  Comune di Bologna - Settore Attività Produttive - concede agevolazioni finanziarie a fondo perduto e prestiti a tasso agevolato sia ad imprese esistenti sia  ad imprese ancora da costituire, tramite il bando pubblico per l' insediamento e lo sviluppo di  imprese per la qualificazione di alcune aree della città di Bologna, ai sensi del D.M. 267/04.

    Al momento non c'è un  bando "aperto" per l'assegnazione di incentivi finanziari, come è possibile verificare dal sito su cui si pubblicano le notizie aggiornate  e ove è anche possibile  visionare ai fini della consultazione  l'ultimo bando pubblicato nel  2015: http://comune.bologna.it/impresa/regolamenti/2131 (apre direttamente alla pagina progetti per l'impresa agevolazioni finanziarie)

    Probabilmente pubblicheremo un nuovo bando nel corso del 2018 ma non è possibile fare previsioni sui tempi.

    Inoltre, il  Comune di Bologna - Dipartimento Economia e Promozione della Città assegna incentivi finanziari, tramite il progetto Incredibol http://www.incredibol.net/ ed il progetto  Bologna Made http://www.bolognamade.it/

    Altre istituzioni che gestiscono bandi di finanziamento alle imprese sono:

    Città Metropolitana di Bologna

    Area Sviluppo economico

    www.cittametropolitana.bo.itprogimpresa

     

    Regione Emilia Romagna

    http://imprese.regione.emilia-romagna.it/

     

    Camera di Commercio di Bologna

    http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione/contributi-e-finanziamenti ed in

    particolare le indico il link allo sportello genesi dedicato alla creazione di nuove imprese

    http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione/genesi-sportello-per-le-nuove-imprese

     

    Aster

    http://www.aster.it/tiki-index.php

     

    Infine,

    Le segnalo il seguente portale dedicato ai finanziamenti pubblici

    http://www.finanziamentistartup.eu/

     

  • L'inaugurazione di un'attività vedi

    Per fare l'inaugurazione non occorre comunicare nulla se non essere già in regola con la pratica dell'apertura dell'attività (invio della Segnalazione di inizio attività- Scia).

    Nel caso si intende fare promozione con volantini o altro occorre rivolgersi all'ufficio pubblicità ed autorizzazioni.

    Nel caso in cui la sede dell'attività non si trova in un'area di interesse cittadino,  è preferibile rivolgersi al Quartiere di riferimento per le verifiche necessarie.

     

  • Quali sono le modalità per la notifica ASL ? vedi

    La notifica per la registrazione delle imprese alimentari deve essere presentate al SUAP da:

    • attività di somministrazione di alimenti e bevande;
    • laboratori artigianali alimentari;
    • esercizi commerciali alimentari (in sede fissa e su aree pubbliche- chioschi, posteggi, itineranti);

     

    Nei casi di notifica per una nuova attività, modifica della tipologia di attività e subingresso, l’operatore del settore alimentare è tenuto al pagamento della tariffa di 20 Euro “Gestione delle pratiche di notifica e registrazione” prevista dalla Deliberazione dell’assemblea legislativa regionale n. 98/2012, allegando l’attestazione dell’avvenuto pagamento al modulo “Notifica ai fini della registrazione“.

     

    Modalità di presentazione
    La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
    Per informazioni: Modalità invio pratiche

    Per ulteriori informazioni relative alla presentazione della notifica Ausl è possibile accedere alla relativa pagina.

     

  • Come presentare una pratica? vedi

    (prova) prova