Avviare e gestire un'attività
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Vorrei sapere se sono in possesso dei requisiti professionali vedi
Lo Sportello Imprese non effettua una valutazione dei requisiti professionali preliminare alla presentazione della pratica.
Detti requisiti vengono autocertificati dal cittadino nella modulistica da presentare e per verificare la Sua posizione e valutare il valido possesso dei requisiti professionali, sia per quanto concerne il titolo di studio che l'esperienza lavorativa, occorre consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Faq aggiornata il 16/12/2014
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Devo presentare una pratica per svolgere l'attività di ritiro e consegna pacchi (Pony Express) vedi
L'attività postale svolta da privati cittadini non rientra tra le attività per le quali occorre presentare la Dia allo Sportello Imprese.
Per maggiori informazioni La invito a consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni che, come riportato, si occupa di rilasciare le licenze individuali e le autorizzazioni generali che consentono esclusivamente l’offerta di servizi postali di corrispondenza e pacchi.aggiornata il 20/01/2015 -
Quali sono i requisiti PROFESSIONALI necessari per l'accesso e l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, dopo le modifiche introdotte dal D.lgs n.59/2010 ? vedi
L'art 71 del D.lgs.59/2010 al co. 6, come modificato a seguito del D.lgs. 147/2012, disciplina la materia dei requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali; di seguito riportiamo il testo normativo:
"comma 6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti,istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti."
Il comma 6bis prevede inoltre che "sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali ... devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale."
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha risposto a svariati quesiti sorti a seguito dell'introduzione del nuovo dettato normativo; segnaliamo il sito del Ministero dello Sviluppo Economico > normativa > altri atti amministrativi ove è possibile reperirei testi integrali delle risoluzioni ministeriali.
> Il corso professionale, la pratica professionale ed il diploma o la laurea , di cui alle lettere a),b),c) del comma 6, art 71 del D.Lgs n. 59/2010 - che abbiano come oggetto il solo commercio di prodotti alimentari, danno diritto ad accedere anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.
> E’ da intendersi requisito professionale valido ai fini dell’avvio anche:
- l’esercizio in proprio dell’attività;
- l’aver esercitato in qualità di associato in partecipazione con regolare posizione Inps e Inail;
- l’attività svolta presso imprese artigiane di produzione alimentare,
comunque sempre per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3642/C del 15 aprile 2011 con la quale ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai titoli di studio e di qualificazione professionale validi ai fini dell’avvio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
La valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, per l’attività di vendita dei prodotti alimentari e per la somministrazione, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.
La circolare fornisce un elenco di titoli suddivisi in Titoli di studio universitari, Titoli di scuola secondaria superiore e Sistema di istruzione e formazione professionale.> I soggetti in possesso dell’iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (REC) per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ottenuta prima del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L n. 233/2006), e/o iscrizione nel REC per il commercio al minuto di prodotti possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale.
Il riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali acquisite all’estero avviene da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Ministero.
Pagina aggiornata in data 02/09/2013
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Quali sono i requisiti MORALI necessari per l'accesso e l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione, dopo le modifiche introdotto dal D.lgs. n. 59/2010 ? vedi
Di seguito si riporta il testo dell'art 71 - commi da 1 a 5 relativi ai requisiti morali:
Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. ( di seguito si riporta il testo dell' art 2 comma 3 dpr 252/998
"Quando si tratta di associazioni, imprese, societa' e consorzi,
la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi,
oltre che all'interessato:
a) alle societa';
b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa'
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro
V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale
rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi
e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al
10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le
societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti della pubblica amministrazione;
c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;
d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci;
e) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
f) per le societa' di cui all'articolo 2506 del codice civile, a
coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.) -
Quali sono i corsi per ottenere il requisito professionale necessario allo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare ? vedi
Per maggiori informazioni sui corsi consultare il sito della Formazione della Regione Emilia Romagna.
Ultimo aggiornamento: 22/06/2016
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Esistono contributi economici pubblici per le imprese e dove bisogna rivolgersi per avere informazioni ? vedi
Il Comune di Bologna - Settore Attività Produttive - concede agevolazioni finanziarie a fondo perduto e prestiti a tasso agevolato sia ad imprese esistenti sia ad imprese ancora da costituire, tramite il bando pubblico per l' insediamento e lo sviluppo di imprese per la qualificazione di alcune aree della città di Bologna, ai sensi del D.M. 267/04.
Al momento non c'è un bando "aperto" per l'assegnazione di incentivi finanziari, come è possibile verificare dal sito su cui si pubblicano le notizie aggiornate e ove è anche possibile visionare ai fini della consultazione l'ultimo bando pubblicato nel 2015: http://comune.bologna.it/impresa/regolamenti/2131 (apre direttamente alla pagina progetti per l'impresa agevolazioni finanziarie)
Probabilmente pubblicheremo un nuovo bando nel corso del 2018 ma non è possibile fare previsioni sui tempi.
Inoltre, il Comune di Bologna - Dipartimento Economia e Promozione della Città assegna incentivi finanziari, tramite il progetto Incredibol http://www.incredibol.net/ ed il progetto Bologna Made http://www.bolognamade.it/
Altre istituzioni che gestiscono bandi di finanziamento alle imprese sono:
Città Metropolitana di Bologna
Area Sviluppo economico
www.cittametropolitana.bo.itprogimpresa
Regione Emilia Romagna
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/
Camera di Commercio di Bologna
http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione/contributi-e-finanziamenti ed in
particolare le indico il link allo sportello genesi dedicato alla creazione di nuove imprese
http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione/genesi-sportello-per-le-nuove-imprese
Aster
http://www.aster.it/tiki-index.php
Infine,
Le segnalo il seguente portale dedicato ai finanziamenti pubblici
http://www.finanziamentistartup.eu/
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L'inaugurazione di un'attività vedi
Per fare l'inaugurazione non occorre comunicare nulla se non essere già in regola con la pratica dell'apertura dell'attività (invio della Segnalazione di inizio attività- Scia).
Nel caso si intende fare promozione con volantini o altro occorre rivolgersi all'ufficio pubblicità ed autorizzazioni.
Nel caso in cui la sede dell'attività non si trova in un'area di interesse cittadino, è preferibile rivolgersi al Quartiere di riferimento per le verifiche necessarie.
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Quali sono le modalità per la notifica ASL ? vedi
La notifica per la registrazione delle imprese alimentari deve essere presentate al SUAP da:
Nei casi di notifica per una nuova attività, modifica della tipologia di attività e subingresso, l’operatore del settore alimentare è tenuto al pagamento della tariffa di 20 Euro “Gestione delle pratiche di notifica e registrazione” prevista dalla Deliberazione dell’assemblea legislativa regionale n. 98/2012, allegando l’attestazione dell’avvenuto pagamento al modulo “Notifica ai fini della registrazione“.
Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratichePer ulteriori informazioni relative alla presentazione della notifica Ausl è possibile accedere alla relativa pagina.