Il 24 gennaio è scaduto il termine per il versamento della cosiddetta “Mini Imu” per l’anno 2013 per gli immobili per cui è stata soppressa, dal decreto legge 133 del 30 novembre 2013, la seconda rata IMU: le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate (non censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) ed i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
Chi non ha versato l'IMU entro la scadenza, o oltre questa data, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata, secondo quanto disposto dell’art. 13 del D.Lgs. N° 471/97.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento:
- nel caso di versamento effettuato entro l'8 febbraio 2014 (15° giorno successivo alla scadenza) si applica la sanzione dello 0,2 % per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali nella misura del 1% annuo;
- nel caso di versamento effettuato tra il '9 febbraio 2014 ed il 23 febbraio 2014 (tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista), si applica la sanzione del 3 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali nella misura del 1% annuo;
- nel caso di versamento effettuato tra 24 febbraio 2014 ed il 30 giugno 2015 (tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui l’imposta doveva essere versata), si applica la sanzione del 3,75 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali nella misura del 1% annuo.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.
Il Comune di Bologna conferma l'esenzione del pagamento della "Mini-Imu" per i proprietari di prima casa con un valore catastale complessivo non superiore a 141.000 euro (rendita catastale di euro 839,28) a condizione che il reddito imponibile IRPEF familiare riferito all'anno 2012 non sia superiore a:
- 50.000 euro annui per i nuclei di un solo componente;
- 75.000 euro annui per i nuclei familiari di due componenti;
- 100.000 euro annui per i nuclei di tre o più componenti.
Inoltre i componenti del nucleo familiare non devono possedere altri immobili, con valore catastale superiore a 10.000 euro. Il nucleo familiare, ai fini i dell'aliquota ridotta, è considerato facendo riferimento alla situazione anagrafica al primo gennaio 2013.
E' possibile calcolare la “Mini Imu” 2013 online. Il servizio consente ai cittadini il calcolo dell'imposta dovuta in maniera semplice consentendo la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento.
Come si calcola:
per quelle abitazioni principali, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per cui il Comune di Bologna ha deliberato l'aliquota dello 0,5% per il 2013, l'imposta da versare è pari al 40% della differenza tra l'imposta calcolata con aliquota 0,5% e quella calcolata con aliquota 0,4%. Il calcolo va effettuato per i mesi in cui l'immobile è stato abitazione principale, o equiparato, nell'intero anno 2013 e non solo nel secondo semestre.
Relativamente agli immobili per cui l'assimilazione all'abitazione principale decorre dal 1° luglio 2013 (lettere b ed f dell'elenco degli immobili interessati dal pagamento) il calcolo deve invece essere effettuato solo per i mesi del secondo semestre 2013.
Per quelle abitazioni principali per cui è prevista la riduzione dell'aliquota allo 0,4% non devono essere effettuati pagamenti di imposta e non devono essere trasmesse dichiarazioni.
Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, il Comune di Bologna ha deliberato l'aliquota 1,06% per il 2013. L'imposta da versare è pari al 40% della differenza tra l'imposta, relativa al possesso nei 12 mesi dell'anno 2013, calcolata con aliquota 1,06% e quella calcolata con aliquota 0,76%. I terreni agricoli compresi nell'elenco dei terreni ricadenti in aree montane e di collina nel Comune di Bologna sono comunque esenti dall'IMU e dalla Mini Imu.
Come si versa:
il versamento della “Mini Imu” deve essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure l’apposito bollettino postale previsto per i pagamenti IMU ordinari. Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.
Nel modello F24 ordinario occorre compilare la “sezione Imu ed altri tributi locali” mentre sul modello semplificato occorre indicare nella sezione: “EL”. Si deve utilizzare il codice tributo dell'abitazione principale: 3912 (oppure 3914 se si versa per i terreni agricoli) ed il codice comune di Bologna: A944; occorre inoltre barrare la casella “saldo”, indicare “0101” nel campo rateazione, il numero degli immobili, l'anno: “2013” e l'importo della detrazione per l'abitazione principale.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare é uguale od inferiore a 12 euro. Se l'importo da versare supera i 12 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.