Cambia la modalità di pagamento dell'IMU: sospensione dell'acconto per l'abitazione principale in attesa della riforma governativa sulla tassazione e nuovi codici per i fabbricati diversi dalla prima casa.
Dal 2013 Comune di Bologna e Stato non percepiscono più a metà la quota IMU per fabbricati diversi dalla prima abitazione, terreni agricoli, e aree fabbricabili. E' ora riservato allo Stato esclusivamente il gettito IMU, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (fabbricati industriali, alberghi, teatri, cinematografi, istituti di credito, ecc..). Al comune rimane invece l'intero gettito di tutti gli altri fabbricati, classificati nei gruppi catastali A, B e C.
Per l’anno 2013, il contribuente non dovrà quindi più dividere l’imposta riservata allo Stato da quella di competenza del Comune, salvo che per i fabbricati ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, per i quali dovrà essere versata direttamente allo Stato l’IMU calcolata sulla base dell’aliquota 0,76%, mentre è destinata al Comune la maggiorazione dello 0,2%.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
3925 per l'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
3930 per l'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.
I codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'IMU di giugno 2013 sono:
3912- IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
3916- IMU aree fabbricabili – COMUNE;
3918- IMU per altri fabbricati – COMUNE;
3925- IMU per immobili classificati nel gruppo catastale D – STATO;
3930- IMU per immobili classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
E' possibile calcolare l’acconto IMU 2013 su Iperbole.
Per il 2013, in attesa della riforma dell’imposizione sul patrimonio immobiliare, prevista entro il 31 agosto 2013, il Governo ha sospeso il versamento della prima rata dell'IMU 2013, fino al 16 settembre 2013, per i seguenti immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali ad uso strumentale.